Ricorso Generico: La Cassazione Conferma la Condanna per Lesioni e Resistenza
Presentare un ricorso generico dinanzi alla Corte di Cassazione è una strategia processuale destinata quasi certamente al fallimento. Un’ordinanza recente della Suprema Corte lo dimostra chiaramente, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un imputato e confermando la sua condanna per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa da una Corte d’Appello nei confronti di un individuo per i reati di lesioni personali aggravate da futili motivi e di resistenza a un pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva aggredito una persona e, successivamente, aveva opposto violenza e minacce a un’agente della Polizia di Stato intervenuta per impedire ulteriori violenze, pur essendo consapevole della sua qualifica.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
L’Analisi del Ricorso e le Critiche Mosse
Il ricorrente ha tentato di smontare l’impianto accusatorio su più fronti, ma le sue argomentazioni sono state giudicate prive della necessaria specificità.
La Contestazione sulla Condanna per Lesioni
Il primo motivo di ricorso contestava la condanna per lesioni aggravate, mettendo in dubbio l’attendibilità del testimone (l’agente di polizia) e della persona offesa. Inoltre, criticava la valutazione della consistenza delle lesioni e la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi. Tuttavia, la difesa si è limitata a enunciare principi di diritto astratti, senza calarli nella realtà processuale e senza confrontarsi con le specifiche motivazioni fornite dalla Corte d’Appello.
Il problema del ricorso generico sulla resistenza a pubblico ufficiale
Analogamente, il secondo motivo, relativo al reato di resistenza, è stato ritenuto generico. La Corte d’Appello aveva chiaramente argomentato che la condotta dell’imputato era finalizzata a ostacolare l’intervento dell’agente di polizia, pienamente consapevole del suo ruolo. Il ricorso non ha offerto una critica puntuale a questa ricostruzione, limitandosi a una censura superficiale.
Infine, anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato giudicato una mera reiterazione di lamentele già adeguatamente respinte nel grado precedente, senza affrontare le ragioni per cui non erano state concesse le attenuanti generiche e per cui era stata confermata la recidiva.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede proprio nella natura del ricorso generico e riproduttivo delle censure. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e confutate in modo logico e completo dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può rimettere in discussione l’intera valutazione dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni senza individuare vizi specifici (come una manifesta illogicità o una violazione di legge puntuale) è, per definizione, inammissibile. L’impugnazione deve contenere una critica mirata e argomentata, non una generica lamentela.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia le conseguenze negative di un’impugnazione mal formulata. Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il proponente. Infatti, con la dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: per accedere al giudizio di legittimità è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e capaci di dialogare criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ e perché porta all’inammissibilità?
Per ‘ricorso generico’ si intende un’impugnazione che non solleva critiche specifiche e dettagliate contro la sentenza impugnata, ma si limita a ripetere argomenti già esaminati o a enunciare principi astratti. Secondo la Corte, tale ricorso è inammissibile perché non adempie alla sua funzione di controllo di legittimità, che richiede l’individuazione di vizi puntuali nella decisione precedente.
È sufficiente contestare genericamente l’attendibilità di un testimone per ottenere l’annullamento di una sentenza?
No, non è sufficiente. Come emerge dalla decisione, mettere apoditticamente in dubbio l’attendibilità di un testimone o della persona offesa senza confrontarsi con le ragioni specifiche per cui il giudice di merito li ha ritenuti credibili, costituisce un motivo generico e, quindi, inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21180 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGG[0 CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 585 e 337 cod. pen. sono inammissibili perché generici e riproduttivi di identiche censur adeguatamente confutate dalla Corte di appello;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di lesioni aggravate dai futili motivi, è prevalentemente gen nella parte in cui il ricorrente si limita ad enunciare principi di diritto privi di effettiva valenza, mettendo apoditticamente in dubbio l’attendibilità del teste di polizia e della pers offesa e la consistenza delle lesioni adeguatamente apprezzate; che, quanto alla contestata aggravante, il ricorso si presenta generico nella parte in cui non prende in esame il valorizz aspetto della futilità del motivo, rivolgendo critiche in ordine al mai apprezzato “mo abbietto”;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta resistenza a pubblico ufficiale adeguatamente argomentata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le finalità della condotta tesa ad ostacolare, con violenza e minacce, l’intervento Assistente della Polizia di Stato teso ad impedire ulteriori violenze nei confronti della p offesa del delitto di lesioni, essendo il ricorrente ben consapevole della qualifica di agent polizia giudiziario immediatamente dichiarata;
ritenuto che egualmente reiterativa di identica censura, anche generica, risulta il motivo formulato in ordine al trattamento sanzionatorio che si assume essere eccessivo, avendo la Corte di appello con logicità e completezza fornito risposta sia in ordine al manca riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che alla contestata recidiva su cui l difesa nulla osserva;
rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024