Ricorso Generico: La Cassazione e l’Inammissibilità dell’Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la precisione è tutto. Un ricorso generico, che si limita a contestare la valutazione dei fatti senza individuare specifiche violazioni di legge, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questo principio, delineando i confini tra un legittimo motivo di ricorso e una mera doglianza di fatto.
I Fatti del Caso: Dalla Rissa alla Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due individui per il delitto di rissa. La loro responsabilità penale era stata accertata sia in primo grado sia in appello, sulla base di un solido quadro probatorio che includeva filmati di videosorveglianza e dichiarazioni testimoniali concordanti. Nonostante la doppia conferma della loro colpevolezza, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
I ricorrenti hanno basato il loro appello su due motivi principali:
1. Una presunta erronea applicazione della legge penale, sostenendo che gli elementi probatori non fossero sufficienti a fondare una dichiarazione di responsabilità.
2. La violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Inammissibilità del Ricorso Generico secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato il primo motivo, definendolo non solo una mera doglianza di fatto, ma anche un ricorso generico e indeterminato. Gli Ermellini hanno sottolineato che un ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il ricorso era privo dei requisiti previsti dall’art. 581 c.p.p., poiché non indicava in modo specifico gli elementi che avrebbero dovuto invalidare la logica e corretta motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva correttamente valorizzato un “sostanzioso panorama probatorio”, costituito da video e testimonianze. Limitarsi a contestare genericamente l’attendibilità delle prove è una strategia destinata al fallimento in Cassazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con una motivazione che sia esente da evidenti illogicità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo la censura dei ricorrenti infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri procedurali. In primo luogo, l’inammissibilità deriva dalla natura del ricorso generico, che tenta di ottenere un nuovo esame del merito mascherandolo da critica sulla violazione di legge. Il ruolo della Cassazione è verificare la corretta applicazione del diritto, non ricostruire i fatti. In secondo luogo, la Corte riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione manifestamente illogica o assente, cosa che non si è verificata in questo caso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per la difesa: l’appello in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni di merito già respinte nei gradi precedenti, non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per avere successo, è essenziale concentrarsi su precise violazioni di legge o vizi di motivazione palesi, dimostrando come la decisione impugnata sia giuridicamente errata, non semplicemente fattualmente sgradita.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato generico e inammissibile?
Perché non indicava specificamente gli elementi che rendevano illogica la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a una contestazione generale e astratta della valutazione delle prove, configurandosi come una mera doglianza di fatto non consentita in sede di legittimità.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28957 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28957 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BOLOGNA il 02/10/1969 COGNOME nato il 30/05/1969
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili del delitto di rissa;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si denunzia l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori attendibili per dichiarare la penale responsabilità degli imputati – oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato altresì che, dalla motivazione del provvedimento oggetto di censura, è stato correttamente valorizzato un sostanzioso panorama probatorio a carico dei ricorrenti consistente, in particolare, nei filmati di videosorveglianza e nelle dichiarazioni rese dai testi, quest’ultime sostanzialmente coincidenti con il contenuto di tali registrazioni;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si censura la violazione della legge in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; deve inoltre considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025.