Ricorso Generico: La Cassazione e i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico, ovvero privo di motivi chiari e argomentati in punto di diritto, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. L’ordinanza n. 15006 del 2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, confermando una condanna proprio a causa della vaghezza delle censure mosse.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva condannato un soggetto per il reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). La condanna, pari a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo.
L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi al proprio difensore per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorso si basava su presunti vizi della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) del codice di procedura penale. In sostanza, la difesa lamentava che la Corte di Appello non avesse esplicitato in modo adeguato le ragioni a fondamento della dichiarazione di responsabilità, né i criteri utilizzati per la determinazione della pena.
Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere tali doglianze, definendole “sostanzialmente prive di un apprezzabile substrato contenutistico”.
L’inammissibilità di un ricorso generico
Il cuore della decisione risiede nella natura del ricorso presentato. La Corte di Cassazione ha evidenziato come le censure si fermassero a una “mera enunciazione”, senza essere supportate da una reale esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi a loro fondamento. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso “fortemente generico e aspecifico”, e di conseguenza, inammissibile.
La Corte non entra nel merito delle questioni sollevate perché l’atto introduttivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Per la Cassazione, non è sufficiente elencare i vizi; è necessario argomentare in modo puntuale perché la sentenza impugnata sarebbe errata dal punto di vista legale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando che la sentenza della Corte di Appello di Palermo era, al contrario, dotata di un “apparato motivazionale esaustivo e coerente”, oltre che priva di contraddizioni. In assenza di specifiche critiche legali da parte del ricorrente, la decisione di merito non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità.
Il principio applicato è fondamentale nel nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che non si attiene a questa regola, ma tenta implicitamente di ottenere una nuova valutazione dei fatti attraverso censure generiche, è destinato al fallimento.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento cruciale per ogni operatore del diritto: la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile per l’ammissibilità del ricorso per cassazione. La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come in questo caso, non è solo la definitività della condanna, ma anche l’applicazione di sanzioni economiche. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti processuali solidi, dettagliati e giuridicamente fondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto dalla Corte di Cassazione “fortemente generico e aspecifico”. Mancava di un substrato contenutistico apprezzabile e si limitava a una mera enunciazione delle censure, senza esporre adeguate ragioni di diritto a suo sostegno.
Cosa significa che un ricorso è “generico e aspecifico”?
Secondo l’ordinanza, significa che i motivi di appello non sono specificati in modo chiaro e dettagliato. L’appellante non ha indicato precisamente quali errori di legge avrebbe commesso il giudice precedente né ha fornito argomentazioni legali concrete, rendendo impossibile per la Corte di Cassazione valutare il ricorso nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 06/07/2023 del Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezze del difensore AVV_NOTAIO, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e cod. proc. pen., per non avere la sentenza impugnata esplicitato le ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, oltre che per non aver chiarito i criteri che hanno presidiato all’irrogazione della sanzione.
L’impugnazione contiene censure sostanzialmente prive di un apprezzabile substrato contenutistico, che si arrestano allo stadio della mera enunciazione e che rimangono del tutto prive dell’esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi che vengono posti a fondamento delle relative richieste; tale situazione rende il ricorso fortemente generico e aspecifico e, quindi, inammissibile. La sentenza impugnata, del resto, contiene un apparato motivazionale esaustivo e coerente, nonché privo di spunti di contraddittorietà e, pertanto, merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 07 marzo 2024.