Ricorso Generico sulla Pena: Inammissibile per la Cassazione
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un ricorso generico, privo di argomentazioni specifiche, rischia di essere un’arma spuntata. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha ribadito la necessità di formulare motivi di impugnazione dettagliati, soprattutto quando si contesta la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per due episodi di furto, confermata dalla Corte di Appello di Bologna. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea applicazione dell’articolo 133 del Codice Penale. Tale articolo conferisce al giudice il potere discrezionale di quantificare la pena entro i limiti edittali, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe valutato correttamente questi parametri.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – ovvero se la pena fosse giusta o meno – ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere discusso. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Destinato a Fallire
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali. In primo luogo, ha qualificato il motivo di ricorso come generico. Il ricorrente si era limitato a enunciare principi astratti sull’applicazione dell’art. 133 c.p., senza però calarli nella realtà processuale. Mancava, infatti, un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello. In pratica, l’atto di ricorso non spiegava perché, nel caso specifico, il ragionamento del giudice di secondo grado fosse sbagliato, ma si limitava a lamentele vaghe.
In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La graduazione della pena, infatti, rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere non è illimitato, ma deve essere esercitato fornendo una motivazione adeguata. Nel caso in esame, la Corte di Appello aveva giustificato la propria scelta (come indicato a pagina 4 della sentenza impugnata). Un ricorso in Cassazione non può mirare a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, ma solo a contestare un vizio logico o giuridico nella motivazione del giudice precedente. Poiché il ricorso non evidenziava alcun vizio di questo tipo, ma si limitava a criticare l’esito sgradito della valutazione, è stato considerato infondato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice; è indispensabile strutturare un ricorso che demolisca, punto per punto e con argomenti giuridici pertinenti, il ragionamento su cui si fonda la sentenza. Un ricorso generico equivale a una battaglia persa in partenza, con l’ulteriore conseguenza negativa della condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La specificità e la pertinenza dei motivi non sono mere formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti specifici al reale corredo argomentativo su cui poggia la sentenza impugnata, senza quindi un confronto critico con la decisione del giudice.
Cosa succede se un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice non ha motivato la sua scelta o lo ha fatto in modo illogico o contraddittorio rispetto ai criteri dell’art. 133 del codice penale. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione nel merito, poiché la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per due condotte di furto (capi 1 e 2);
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024