Ricorso Generico: la Cassazione Conferma la Condanna
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione priva di specifiche censure contro la decisione contestata, è destinato all’insuccesso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40893/2024, ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile l’impugnazione di una ricorrente e confermando la decisione della Corte d’Appello.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. L’obiettivo era ottenere un proscioglimento da tale accusa, ma il percorso scelto per l’impugnazione si è rivelato errato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta di questa decisione non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione netta che sottolinea l’importanza del rigore formale e sostanziale nella redazione degli atti di impugnazione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Generico è Stato Respinsito
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘generico e aspecifico’. Secondo i giudici supremi, l’atto di impugnazione violava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
La Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e puntuale la sua decisione di non applicare l’art. 131-bis, basandosi su due elementi chiave: la non occasionalità e le modalità della condotta dell’imputata. Questi fattori sono determinanti per escludere la particolare tenuità del fatto.
Il ricorso, invece di contestare specificamente questi punti, si era limitato a formulare una censura vaga, senza indicare gli elementi concreti su cui si basava la critica. In pratica, non ha permesso al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato. La Cassazione ha sottolineato come il motivo fosse del tutto scollegato dal tema introdotto e argomentato congruamente dalla sentenza di secondo grado.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela. È necessario che l’avvocato rediga un atto che ‘dialoghi’ con la sentenza impugnata, smontandone punto per punto le argomentazioni ritenute errate. Un ricorso generico è un atto sterile che non solo non produce il risultato sperato, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori spese.
La decisione riafferma che il rispetto delle regole processuali non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e serietà del sistema giudiziario. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti competenti, in grado di articolare difese tecniche precise e pertinenti, evitando così esiti processuali sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo questa ordinanza?
Un ricorso è considerato generico quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, ovvero quando non indica chiaramente gli elementi specifici della censura formulata, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Perché è stata negata l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte d’Appello aveva escluso l’applicazione di tale norma sulla base della non occasionalità e delle specifiche modalità della condotta, elementi che la Corte di Cassazione ha ritenuto non essere stati adeguatamente contestati dal ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla mancata riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40893 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, invero, il motivo di ricorso è generico e aspecifico rispetto al tema introdotto con l’atto di appello congruamente scrutinato e argomentato dalla sentenza impugnata;
che la Corte d’appello ha puntualmente disatteso i motivi di gravame escludendo l’applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. sulla base della non occasionalità e dalle modalità della condotta;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consi GLYPH e Estensore GLYPH