Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale che richiede precisione e rigore. Un ricorso generico, ovvero privo di motivi specifici, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, analizzando un caso relativo a false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza.
I Fatti del Caso: Dal Reddito di Cittadinanza alla Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di una donna in primo grado, confermata poi dalla Corte d’Appello. Le accuse erano gravi: aver dichiarato il falso per ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza (reato previsto dall’art. 7, co. 1, D.L. 4/2019) e aver omesso di dichiarare redditi derivanti da vincite al gioco per mantenere il sussidio (reato ex art. 316 ter c.p.). La pena inflitta era di 3 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione. Contro questa decisione, l’imputata ha deciso di proporre ricorso per cassazione.
L’Impugnazione e la Censura di un ricorso generico
L’imputata ha presentato un unico motivo di ricorso, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità. Tuttavia, l’atto di impugnazione non è andato oltre questa affermazione generale. La difesa si è limitata a chiedere l’annullamento della sentenza, senza articolare specifiche critiche alla decisione impugnata, senza individuare le ragioni a sostegno delle proprie tesi né analizzare profili di censura concreti contro l’apparato motivazionale della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Cassazione: I Requisiti di Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come un ricorso generico. I giudici hanno richiamato l’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale, il quale impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, questa specificità mancava del tutto.
La Corte ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a chiedere l’annullamento della sentenza sulla base di affermazioni apodittiche e non argomentate. È necessario che il ricorrente individui con precisione i punti della decisione che intende contestare e sviluppi una critica argomentata. La mancanza di questa specificità costituisce una causa di inammissibilità prevista dall’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna della ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Non essendo ravvisabile un’assenza di colpa nella presentazione di un ricorso così palesemente carente, la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha inflitto una sanzione pecuniaria di 3.000 euro, ritenuta equa, da versare in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con serietà e nel rispetto delle regole processuali, pena conseguenze non solo processuali ma anche economiche.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico. La ricorrente si è limitata a chiedere l’annullamento della sentenza senza specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, violando così i requisiti previsti dall’art. 581, lett. d), del codice di procedura penale.
Quali sono i requisiti essenziali per un ricorso in Cassazione secondo la legge?
Secondo l’art. 581, lett. d), del codice di procedura penale, un ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che supportano le richieste avanzate. Non è sufficiente una contestazione generale della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3728 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3728 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e condannato l’imputata alla pena di anni 3, mese 1 e giorni 10 di reclusione per i reati di cui all’art. 7 co. 1 D.L. 4/2019, dichiarato il falso al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanz reato di cui all’art. 316 ter cod. pen., per aver omesso di dichiarare il reddito relativo a su giochi al fine di ottenere il beneficio economico.
La ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità.
Il ricorso è generico. L’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specif ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta di specie, dovendosi riscontrare un’assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricor La ricorrente, infatti, si limita a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata, se indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizza al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazi a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett d) cod.proc.pen., sotto profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cod.proc.pen. qual di inammissibilità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il consigliere estensore
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