Ricorso generico: la Cassazione ribadisce il principio di inammissibilità
Presentare un ricorso generico in Cassazione, ovvero un atto che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, con l’ordinanza del 21 giugno 2024, confermando una consolidata linea interpretativa.
I fatti del procedimento
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.). L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Suprema Corte, sollevando un unico motivo di ricorso con cui contestava la correttezza della motivazione a sostegno della sua responsabilità penale.
La decisione della Cassazione e il concetto di ricorso generico
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che il motivo presentato era del tutto generico e non specifico. Invece di attaccare puntualmente le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo
Secondo la Suprema Corte, la mancanza di specificità, che ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, costituisce causa di inammissibilità, si manifesta quando non vi è una correlazione diretta tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle sviluppate nella decisione che si intende impugnare. In altre parole, non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario spiegare perché la motivazione del giudice precedente sia errata, illogica o contraddittoria. Ripetere argomenti già sconfessati senza un’analisi critica del provvedimento impugnato trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare un reale controllo di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è chiara e lapidaria. La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile poiché fondato su argomenti che “ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame”. Questa prassi processuale, secondo i giudici di legittimità, viola il requisito della specificità dei motivi, che impone al ricorrente un confronto critico con la sentenza impugnata. L’assenza di tale confronto rende il ricorso un atto non idoneo a raggiungere il suo scopo, determinandone l’inammissibilità. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il meccanismo giudiziario.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso generico, che non si confronta criticamente con la decisione appellata, è destinato all’inammissibilità. Gli avvocati devono prestare massima attenzione nella redazione degli atti di impugnazione, evitando la mera riproposizione di difese già svolte e concentrandosi invece sull’individuazione di vizi specifici della sentenza, al fine di garantire un’efficace tutela dei diritti dei propri assistiti e di non incorrere in sanzioni processuali.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso generico?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questo impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
l
. IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza de motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 4 ter cod. pen., è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag.2;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 5 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.