Ricorso Generico in Cassazione: Quando la Mancanza di Specificità Porta all’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 28153/2024, offre un chiaro monito sull’importanza della precisione nella redazione degli atti giudiziari. La vicenda dimostra come un ricorso generico, privo dei requisiti di specificità, sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
La questione nasce da un procedimento penale in cui un imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall’art. 497-bis del codice penale. La condanna, inizialmente pronunciata dal Tribunale di Roma, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città con una sentenza del novembre 2023.
Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso Generico e la Valutazione della Corte
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’analisi dell’unico motivo di ricorso presentato. L’imputato lamentava vizi di motivazione in merito alla valutazione della sua responsabilità penale da parte dei giudici di merito. Tuttavia, la Corte ha stroncato tale doglianza, definendola “estremamente generica per indeterminatezza”.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso mancava completamente dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’atto di impugnazione si limitava a una censura generica senza indicare gli elementi concreti che ne stavano alla base, non permettendo così alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo di Cassazione: di fronte a una motivazione della sentenza impugnata che appare logicamente corretta e coerente, non è sufficiente per il ricorrente manifestare un generico dissenso. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione identifichi con precisione i passaggi argomentativi contestati, le prove che si assumono travisate o gli errori giuridici commessi dai giudici dei gradi precedenti.
La genericità del motivo non ha consentito al Giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero le specifiche critiche mosse alla decisione della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto incapace di attivare validamente il giudizio di legittimità, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte sono nette e severe. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale decisione comporta due importanti conseguenze per il ricorrente: in primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali; in secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione pecuniaria serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o mal formulati.
Questa ordinanza, pertanto, funge da importante promemoria per gli operatori del diritto sull’onere di diligenza e specificità nella redazione dei ricorsi per Cassazione, pena l’inammissibilità dell’atto e l’imposizione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era estremamente generico e indeterminato, non specificando gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura, come invece richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata è diventata definitiva.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto e punito dall’articolo 497-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28153 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 497 -bis cod. pen.;
ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione sulla responsabilità penale operata dai Giudici di merito, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che l stesso, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al Giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente