Ricorso Generico: La Cassazione Spiega l’Inammissibilità
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, che non si confronta punto per punto con la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, offrendo un chiaro monito sulla necessità di formulare censure specifiche e pertinenti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Processo: Dalla Resistenza alla Condanna
Il caso nasce da una condanna per il reato di resistenza. La Corte di Appello aveva confermato la responsabilità di un imputato, descrivendo dettagliatamente la sua condotta: l’individuo aveva opposto resistenza attiva, ingaggiando una vera e propria colluttazione con i militari intervenuti e rivolgendo loro anche delle minacce. La sentenza di secondo grado aveva dunque ampiamente motivato la sussistenza della violenza fisica e verbale, elementi costitutivi del reato contestato.
L’Appello in Cassazione e il Vizio del Ricorso Generico
Contro la decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su presunti vizi di motivazione e violazione di legge, ma senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado. In sostanza, l’atto di impugnazione si limitava a dedurre vizi in modo astratto, senza creare una correlazione diretta tra le proprie critiche e le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questa mancanza di confronto specifico è ciò che qualifica un ricorso generico.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che l’atto era ‘privo di effettiva censura’, poiché ignorava completamente le affermazioni del provvedimento che intendeva criticare. Quando un ricorso non contesta le specifiche argomentazioni della decisione impugnata, cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità, rendendo impossibile per la Corte procedere a un esame nel merito.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 34270 del 2007), secondo cui è inammissibile per genericità dei motivi un ricorso che ometta qualsiasi indicazione sulla correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva chiaramente illustrato la violenza e la colluttazione con i militari. Il ricorrente, invece di contestare tali ricostruzioni, le ha ignorate, presentando un’impugnazione vaga e astratta. Tale approccio non è consentito nel giudizio di legittimità, che richiede critiche mirate e puntuali.
Le Conclusioni
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve redigere un atto che dialoghi criticamente con la motivazione del provvedimento contestato. Non è sufficiente enunciare principi di diritto o lamentare vizi in generale. È necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Mancava di una critica effettiva e non si confrontava con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Significa che l’atto di impugnazione non stabiliva una correlazione tra le proprie motivazioni e quelle della decisione contestata, ignorando di fatto le ragioni esposte dai giudici del merito, in particolare la descrizione della violenza e della colluttazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15476 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAP011
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
f
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla mancata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. in ragione della condotta di resistenza attiva del ricorrente è generico in quanto privo di effettiva c:ensura ravendo la Corte di merito illustrato la violenza e l’ingaggiata colluttazione con i militari che venivano minacciati; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.