Ricorso Generico: la Cassazione ribadisce l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Non è sufficiente un generico dissenso con la decisione precedente; è necessario articolare critiche puntuali e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando la ricorrente a pesanti sanzioni. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di una simile impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di una persona per un reato previsto dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. La condanna era stata confermata dalla Corte di Appello di Roma. La difesa dell’imputata ha quindi deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e chiedendo il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
In particolare, la ricorrente contestava la decisione della Corte di Appello, che aveva ampiamente argomentato la colpevolezza basandosi su molteplici e inequivocabili elementi di prova. Tra questi spiccava la stessa ammissione di colpevolezza da parte dell’imputata. Inoltre, la Corte territoriale aveva chiaramente spiegato le ragioni per cui non era possibile applicare l’ipotesi di reato più lieve, prevista dal quinto comma dello stesso articolo 73.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: la genericità e l’aspecificità dei motivi presentati. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione non teneva conto della motivazione, definita ‘satisfattiva e giuridicamente corretta’, della sentenza impugnata. In sostanza, la ricorrente si era limitata a una critica vaga, senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dai giudici di appello.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza: un’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, non si può ignorare ciò che il giudice precedente ha scritto e affermato. È necessario ‘dialogare’ con la sentenza, smontandone punto per punto il ragionamento giuridico e probatorio.
Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche astratte, cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità. Questo vizio processuale impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. La funzione della Cassazione, infatti, non è quella di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: ha anche disposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista quando l’inammissibilità è riconducibile a ‘colpa della ricorrente’, come nel caso di un ricorso palesemente infondato o, appunto, generico. Si tratta di una conseguenza economica rilevante che sottolinea la serietà con cui l’ordinamento considera la presentazione di impugnazioni prive dei requisiti minimi di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione importante sulla tecnica di redazione degli atti processuali, in particolare del ricorso per cassazione. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso affronti direttamente e criticamente il percorso logico-giuridico della sentenza che si intende contestare. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il ricorrente a significative sanzioni economiche, rendendo la sentenza di condanna definitiva e aggravando la posizione dell’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, ignorando le affermazioni del provvedimento censurato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
La ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso determinata in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
È sufficiente contestare genericamente la colpevolezza per ottenere un nuovo esame del caso in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile proprio perché non si confrontava con le motivazioni specifiche della sentenza precedente, che si basavano su ‘plurimi ed inequivocabili elementi probatori’ e persino sull’ammissione di colpevolezza dell’imputata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12609 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la co ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell’art. 129 cod. proc. pen..
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sati giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte capitolina diffusamente argomentato sui plurimi ed inequivocabili elementi probatori su cui si giudizio di colpevolezza dell’imputata, che aveva ammesso l’addebito, e le ragioni dell’inquadramento della condotta nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, V comma, DPR
Orbene, è consolidato il principio per cui l’impugnazione è inammissibile per dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dal impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ign affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorr Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento spese processuali e di una somma che congruamente si determina in :3000 euro, in fav cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle am
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
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