Ricorso Generico in Cassazione: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, la precisione è fondamentale. Un ricorso generico, ovvero privo di specifiche contestazioni, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di furto aggravato in concorso, pronunciata dal Tribunale di Ravenna. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha ribadito la responsabilità penale dell’imputata. Non accettando la decisione, la difesa ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
L’Appello alla Cassazione e il vizio del ricorso generico
L’unico motivo presentato a sostegno del ricorso era un presunto “vizio di motivazione” della sentenza d’appello. Tuttavia, la difesa si è limitata a enunciare questo difetto in termini astratti, senza scendere nel dettaglio. Non sono stati indicati gli elementi specifici o i passaggi logici della sentenza impugnata che si ritenevano errati o contraddittori. Questa mancanza di specificità ha trasformato l’impugnazione in un ricorso generico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo netto le ragioni. I giudici hanno sottolineato che un ricorso generico non permette alla Corte di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità. Se l’appellante non indica con precisione quali sono i punti della motivazione che contesta e perché li ritiene viziati, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse logica e corretta. Di fronte a tale coerenza, il ricorso dell’imputata appariva del tutto privo di argomentazioni concrete in grado di scalfire il ragionamento dei giudici di merito. La genericità della censura ha quindi portato a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo definitivamente la porta a un esame del merito della questione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia una lezione cruciale per chiunque intraprenda un percorso giudiziario: un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario dimostrarlo punto per punto, facendo riferimento specifico al testo della sentenza che si contesta. Le conseguenze di un ricorso generico sono severe: la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico. Pur denunciando un vizio di motivazione, non ha specificato quali elementi della sentenza impugnata fossero illogici o errati, impedendo alla Corte di Cassazione di valutare la critica.
Cosa si intende per ricorso generico in questo contesto?
Per ricorso generico si intende un’impugnazione che non indica in modo specifico e dettagliato le critiche mosse alla decisione precedente. Si limita a una contestazione astratta senza fornire al giudice gli strumenti per comprendere e valutare i presunti errori.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 4, e 61, comma primo, n. 7, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione, è generico, in quanto, a fronte della logica e corretta motivazione resa nel provvedimento in verifica, non indica gli elementi posti a base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente