Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un errore comune, ma dalle conseguenze gravi, è la presentazione di un ricorso generico. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di appello porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con ulteriori oneri economici per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 26 settembre 2022. L’imputato, condannato in secondo grado, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge in relazione all’articolo 648 del codice penale, che disciplina il reato di ricettazione.
L’approdo in Corte di Cassazione
Il ricorrente ha tentato di contestare la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito. Tuttavia, invece di articolare una critica puntuale e dettagliata, ha formulato un motivo di ricorso che la Suprema Corte ha giudicato del tutto generico e vago, incapace di soddisfare i requisiti formali imposti dalla legge processuale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Generico è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 12 dicembre 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non rispettava il requisito di specificità dei motivi, previsto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare con precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni specifiche della sua critica. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una censura formulata in modo generico, senza individuare gli elementi specifici della sentenza d’appello che, a suo dire, erano illogici o errati. I giudici di legittimità hanno sottolineato che, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorso generico non ha fornito alcun appiglio concreto per consentire alla Cassazione di esercitare il proprio sindacato. In altre parole, non basta affermare che una motivazione è sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente il perché, confrontandosi punto per punto con il ragionamento del giudice precedente.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
La decisione ha due conseguenze immediate e significative per il ricorrente. La prima è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. La seconda è di natura economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per avvocati e assistiti: un ricorso in Cassazione deve essere un atto chirurgico, non una lamentela generica. La precisione e la specificità non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali che, se disattesi, precludono l’accesso al giudizio di legittimità e comportano sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e privo del requisito di specificità prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, non indicando gli elementi specifici a fondamento della censura.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga e non circostanziata. Non individua in modo specifico i passaggi della motivazione che si contestano né espone in modo chiaro le ragioni di diritto o di fatto per cui la decisione sarebbe errata, impedendo così al giudice dell’impugnazione di comprendere il nucleo della doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2204 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a ORZINUOVI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. – è del tutto generico perché privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 12/12/2023