Ricorso Generico: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e rigore formale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico, privo dei necessari requisiti di specificità, sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere quali sono gli errori da evitare e perché la chiarezza espositiva è fondamentale nel processo penale.
I Fatti del Caso: Il Contesto dell’Appello
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Roma per reati legati alla legge fallimentare (art. 217 L. Fall.), hanno proposto ricorso per Cassazione. I ricorrenti lamentavano principalmente due vizi nella sentenza di secondo grado:
1. La mancata derubricazione del reato in un’ipotesi meno grave.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Queste censure, sebbene potenzialmente valide, sono state formulate in modo tale da non superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (derubricazione e attenuanti), ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano ‘assolutamente generici’, configurando un classico caso di ricorso generico.
Questo significa che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In assenza di tale specificità, il ricorso non può essere esaminato.
Le Motivazioni della Cassazione: L’Importanza della Specificità
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il giudice dell’impugnazione deve essere messo in condizione di comprendere esattamente quali sono i punti della decisione precedente che vengono contestati e perché. I giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano ‘privi dei requisiti prescritti’ perché non indicavano ‘gli elementi che sono alla base della censura formulata’.
In pratica, i ricorrenti si sono limitati a enunciare le loro lamentele senza fornire argomentazioni dettagliate, senza richiamare specifici passaggi della sentenza impugnata o elementi probatori trascurati dal giudice d’appello. Questa vaghezza ha impedito alla Corte di ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in commento ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice doglianza. Deve essere un atto tecnico, preciso e autosufficiente. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che ogni motivo di ricorso sia sviluppato in modo analitico, indicando chiaramente:
* La parte della sentenza che si contesta.
* Le norme di legge che si ritengono violate.
* Gli elementi di fatto o le prove che supportano la propria tesi.
In conclusione, l’esito di questo caso non è dipeso dalla fondatezza o meno delle richieste dei ricorrenti, ma esclusivamente dal modo in cui sono state presentate. Un ricorso generico equivale a un ricorso inesistente, con la conseguenza non solo del rigetto, ma anche della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano ‘assolutamente generici’ e non rispettavano i requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la censura è formulata in modo vago, senza indicare gli specifici elementi di fatto e di diritto a sostegno della critica mossa alla sentenza impugnata, impedendo così al giudice di comprendere appieno i rilievi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22705 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22705 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LATINA il 01/01/1972 COGNOME NOME COGNOME nato a LATINA il 15/11/1978
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la, sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice
di primo grado, con cui gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 216 comma 1, n. 2, L. Fall.;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano violazione della legge penale in relazione all’insussistenza dell’elemento soggettivo
del dolo specifico, è manifestamente infondato, perché – come chiarito dalla Corte di merito a pag. 4 – nel caso di specie, molteplici sono gli elementi probatori dai quali
detto coefficiente soggettivo emerge. In particolare, la carenza documentale, per il contesto della vicenda (vedi le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) è stata
logicamente ritenuta sintomatica, oltre ogni ragionevole dubbio, della volontà di impedire l’esercizio delle azioni recuperatorie da parte del ricorrente;
Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano vizi di motivazione in relazione alla mancata derubricazione dei fatti nel reato di cui all’art. 217 L. Fall. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono assolutamente generici, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensip.ré-
Il Presidente