Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8429 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il 30/08/1992
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: i ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634).
Il primo motivo di ricorso è, quindi, generico, posto che ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni della pretesa illogicità o della ridot valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell’illecito, contenute ne decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.
La Corte di appello, infatti, ha ritenuto non credibile la versione difensiva secondo la quale la tettoia nella quale era stata rinvenuta l’arma da fuoco, non facilmente accessibile, fosse un deposito del materiale alla cui raccolta lo stesso imputato era dedito.
Non era credibile, inoltre, che terze persone avessero potuto occultare l’arma da fuoco in un luogo non accessibile.
D’altronde, nessun vizio logico argornentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a COGNOME.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello, rilevati i precedenti penali per furto, danneggiamento e rapina, ha evidenziato che il reato in esame era indicativo di una perdurante inclinazione al delitto e che, per tale ragione, era necessario applicare la circostanza aggravante della recidiva.
Per le medesime ragioni e considerata la modalità esecutiva della condotta (detenzione illegale di arma munita di quattro cartucce e perfettamente funzionante), il giudice di appello ha ritenuto di non applicare le circostanze attenuanti generiche.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024