Ricorso generico: quando la Cassazione dichiara l’inammissibilità
Presentare un’impugnazione contro una sentenza di condanna è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Un ricorso generico, ovvero privo della necessaria specificità, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese. L’ordinanza n. 2449/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso chiari, pertinenti e concreti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per un reato fallimentare. La Corte d’Appello di Brescia aveva parzialmente confermato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta nullità della sentenza per via dell’illeggibilità del verbale di un’udienza preliminare, contenente le dichiarazioni di un testimone chiave. Secondo la difesa, questa illeggibilità avrebbe minato il diritto di difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione (ovvero se il verbale fosse effettivamente illeggibile), ma ha fermato il suo giudizio a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: l’importanza della specificità del ricorso generico
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “estremamente generico per indeterminatezza”. La Corte ha spiegato che, ai sensi dell’art. 581 del codice di procedura penale, chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
Nel caso specifico, il ricorrente si è limitato a denunciare l’illeggibilità del verbale senza però:
1. Indicare gli effetti disarticolanti: Non ha spiegato quali passaggi della testimonianza, se leggibili, avrebbero potuto smontare il ragionamento logico della sentenza impugnata.
2. Dimostrare la lesione concreta del diritto di difesa: Non ha specificato in che modo la sua incapacità di leggere il verbale abbia effettivamente e concretamente pregiudicato le sue prerogative difensive.
La Corte ha inoltre sottolineato una contraddizione logica. La stessa Corte d’Appello aveva già affrontato la questione, ritenendo la grafia del cancelliere “non affatto del tutto incomprensibile”. Anzi, sia il giudice di primo grado che lo stesso ricorrente nel suo atto di appello avevano dimostrato di aver compreso e utilizzato le dichiarazioni di quel testimone. Questa circostanza ha reso ancora più evidente la genericità e la pretestuosità del motivo sollevato in Cassazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è una mera lamentela, ma un atto tecnico che deve contenere una critica circostanziata e argomentata del provvedimento che si contesta. Un ricorso generico che non individua con precisione il vizio della sentenza e non ne dimostra la rilevanza ai fini della decisione è destinato all’inammissibilità.
Per l’imputato, le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore esborso economico. Questa decisione serve da monito: le vie dell’impugnazione devono essere percorse con serietà e rigore tecnico, pena la loro sterile e costosa conclusione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è un ricorso generico, ossia manca dei requisiti di specificità richiesti dalla legge (art. 581 cod. proc. pen.), come l’indicazione chiara dei punti della sentenza contestati e delle ragioni giuridiche a sostegno.
Cosa si intende per motivo di ricorso “generico”?
Significa che la contestazione è vaga e non spiega in che modo l’errore lamentato abbia concretamente danneggiato il diritto di difesa o come la sua correzione potrebbe portare a una decisione diversa. È un’obiezione astratta e non un’argomentazione dettagliata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2449 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TREVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, che h parzialmente confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con cui l’imputato era stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art. 216 primo comma n. 1 L.F. ed esclu l’aggravante dell’art. 219 comma 2 L.F. , ha ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio princip ed accessorio;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nul della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., a causa di un’assu illeggibilità del verbale dell’udienza preliminare contenente le dichiarazioni del teste COGNOME estremamente generico per indeterminatezza in quanto – privo dei requisiti prescritti dall’a 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta – non indica quali effetti disarticolanti, rispetto ai conten provvedimento impugNOME, sarebbero traibili dall’apporto conoscitivo del suddetto e quale in concreto sia stata la lesione delle prerogative della difesa – così non consentendo al giudi dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in caso, la genericità del rilievo non permette di superare le diverse e non illogiche argomentazio spese, sul punto, dalla sentenza impugnata, secondo cui la grafia del cancelliere “non risulta affatto del tutto incomprensibile”, tanto che le circostanze riferite dal testimone sono state comprese e valorizzate dal giudice di primo grado e, con l’atto di gravame, dal ricorrent medesimo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06 dicembre 2023
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