Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23280 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 14/04/1967 NOME nato a REGGIO CALABRIA il 14/01/1967
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo dei ricorsi in esame, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto d all’art. 642 cod. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla manca di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano pagg. 6-8 dove il giudice, con congrui e non illogici argomenti ed in conformità a risultanze processuali, afferma l’insussistenza del sinistro denunciato) e q poste a fondamento dell’innpugnazione;
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.
considerato che il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 8 per la posizione di NOME e pag. 7 quella del Repaci) di una motivazione esente da evidenti illogicità, an considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessar che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorev dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rifer quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tut altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 27954 Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 439 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Rv. 265826);
osservato che il terzo motivo dei ricorsi, che lamenta la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno da parte de ricorrenti, è manifestamente infondato poiché il giudice di appello, con linea congrua motivazione (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata), ha valutato condizioni economiche dei condannati ed ha correttamente subordinato detto beneficio all’adempimento delle statuizioni civili in ragione della documentazio prodotta dal Repaci, che ne attesta il possesso di un reddito, mentre, per ciò concerne la posizione dell’Errante, ha rilevato che l’imputato non ha adempiu all’onere di fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e conc che consentano di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizion
imposta, essendosi limitato l’Errante a lamentare genericamente le sue diffico economiche (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del iascunc5)
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.