Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione Viene Dichiarato Inammissibile
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, ovvero un atto che non articola in modo specifico le proprie censure contro la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, analizzando il caso di un cittadino condannato per furto aggravato di acqua e le cui doglianze sono state respinte proprio per la loro indeterminatezza.
I Fatti del Caso: Il Furto d’Acqua e la Condanna
Un individuo veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto aggravato. Nello specifico, l’imputato si era impossessato illecitamente di acqua di proprietà della società erogatrice del servizio idrico, manomettendo la rete di distribuzione per ottenere un allaccio abusivo.
Le aggravanti contestate erano significative: l’aver commesso il fatto con violenza sulle cose (la manomissione delle tubature), l’aver sottratto un bene destinato a un servizio di pubblica utilità e, infine, la recidiva infraquinquiennale, essendo stato già condannato nei cinque anni precedenti.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, che confermava la sua responsabilità penale, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione a base della sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Suprema Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non soddisfaceva i requisiti minimi di specificità previsti dal Codice di procedura penale.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso generico è stato respinto?
La motivazione della Cassazione è netta e si basa sull’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un’impugnazione di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare genericamente l’ingiustizia di una sentenza; è necessario indicare con precisione quali parti della motivazione si contestano e perché, fornendo al giudice dell’impugnazione gli strumenti per esercitare il proprio controllo.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva costruito una motivazione ritenuta dalla Cassazione “esaustiva e logicamente ineccepibile”. Essa si fondava su elementi concreti, tra cui:
1. La presenza dell’imputato al momento del controllo che ha accertato l’abuso.
2. Il carattere evidente degli allacciamenti abusivi.
3. La fruizione prolungata del servizio idrico senza alcun pagamento.
A fronte di questa solida argomentazione, il ricorrente si è limitato a una contestazione vaga, senza indicare gli elementi specifici a sostegno della sua tesi. Questo ha reso il ricorso generico e, quindi, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza deve svolgere un’analisi critica e puntuale della decisione, non potendosi limitare a una generica protesta. La sanzione per la violazione di questo onere è drastica: l’inammissibilità, che comporta non solo la fine del percorso giudiziario con la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, pertinenti e solidamente argomentati, pena l’impossibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice superiore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen., gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della contestazione, rendendo impossibile per il giudice dell’impugnazione individuare i rilievi mossi alla sentenza della Corte d’Appello.
Quali erano le accuse contestate al ricorrente?
Al ricorrente era contestato il reato di furto di acqua, aggravato dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose (manomissione della rete idrica), su un servizio destinato alla pubblica utilità e con la recidiva infraquinquiennale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3868 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3868 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato il giudizio di responsabilità penale nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., perché si impossessava di acqua di proprietà della RAGIONE_SOCIALE che ne aveva la disponibilità tramite la rete di distribuzione, al fine di trarne profitto derivan dall’indebito utilizzo, con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su un servizio destinato alla pubblica utilità, con la recidiva infraquinquiennale;
ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
esaustiva e logicamente ineccepibile sull’attribuibilità all’imputato della condotta criminosa (ampiamente sviluppata al punto 3.1 della sentenza, ove si fa riferimento alla presenza dell’imputato al momento del controllo, al carattere evidente degli allacciamenti abusivi, alla fruizione prolungata del servizio senza pagamento), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025