Ricorso generico: quando l’appello in Cassazione è destinato al fallimento
Presentare un ricorso generico davanti alla Corte di Cassazione equivale a una sconfitta quasi certa. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere valida, deve contenere critiche specifiche e dettagliate contro la decisione contestata. L’analisi del caso in esame offre uno spunto prezioso per comprendere le ragioni di tale rigore e le pesanti conseguenze per chi non rispetta questa regola.
I fatti del processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in una fattispecie di lieve entità. L’imputato era stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, una pietra della stessa sostanza del peso di 10,55 grammi e diversi strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano ritenuto che tali elementi costituissero una prova univoca della destinazione della droga alla cessione a terzi, confermando la condanna a 6 mesi di reclusione e a una multa. Contro la sentenza d’appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà.
Il ricorso generico e la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come ricorso generico. I giudici hanno sottolineato come le doglianze difensive fossero prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenere le richieste. L’appello si limitava a contestare la decisione in modo vago, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche ed esaustive contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
La valutazione delle prove da parte dei giudici di merito
La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente motivato la loro decisione. La condanna non si basava solo sul dato quantitativo della sostanza stupefacente, ma anche e soprattutto sul rinvenimento di strumenti (come bilancini di precisione e materiale per il confezionamento) che, letti insieme agli altri elementi, costituivano un “indice univoco” della finalità di spaccio. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta completa e non manifestamente illogica.
Il diniego delle attenuanti generiche
Anche la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata respinta con una motivazione corretta. La Corte territoriale, infatti, non aveva riscontrato alcun “elemento di segno positivo” dal quale far discendere un trattamento sanzionatorio più mite, applicando correttamente i principi di legittimità in materia.
Le motivazioni: i principi sul ricorso generico
La parte centrale della decisione della Cassazione risiede nel richiamo ai principi consolidati in tema di ammissibilità del ricorso. La Corte ha ribadito che un’impugnazione è inammissibile per genericità quando manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle argomentate nella decisione che si contesta.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un’illogicità in termini astratti. È necessario che l’appellante analizzi il ragionamento del giudice precedente e ne evidenzi le specifiche falle, contraddizioni o violazioni di legge. Ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza confutarle punto per punto, rende il ricorso aspecifico e, quindi, destinato all’inammissibilità. La Corte ha richiamato a sostegno di tale principio importanti precedenti giurisprudenziali, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
Le conseguenze pratiche di una declaratoria di inammissibilità per un ricorso generico sono severe. Oltre a rendere definitiva la condanna, l’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la legge prevede anche il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, ristorare l’amministrazione della giustizia per aver dovuto gestire un ricorso inutile; dall’altro, fungere da deterrente contro la presentazione di appelli palesemente infondati o meramente dilatori.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, ossia privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto che si confrontassero criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi sono stati considerati prova dell’intento di spaccio?
I giudici hanno considerato come prova non solo il dato quantitativo della sostanza (17 dosi di cocaina e una pietra da 10,55 grammi), ma soprattutto il possesso di strumenti per la pesatura e il confezionamento, ritenuti un indice univoco della destinazione alla cessione a terzi.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, quantificata in questo caso in tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il 11/04/1998
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato (3-1U4-1-10 la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 3 Crnar2 2022 che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.032,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, co.5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
L’imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà.
3. Il ricorso è inammissibile.
Le deduzioni difensive sono generiche, quindi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
La motivazione fornita dalla Corte territoriale è esaustiva e non manifestamente illogica. La Corte territoriale, con ragionamento correttamente argomentato, alle pagine 3 e 4 della sentenza indica compiutamente le ragioni per le quali le doglianze difensive con le quali si chiedeva l’assoluzione dell’imputato e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche un più mite trattamento sanzionatorio, ha evidenziato non solo il dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’imputato (17 dosi di cocaina e una pietra della medesima sostanza stupefacente del peso di 10,55 grammi) ma vieppiù i diversi strumenti atti alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi, indice ritenuto univoco della destinazione alla cessione a terze persone. Come pure, la Corte, facendo corretta applicazione dei principi di legittimità in subiecta materia ha ritenuto insussistenti elementi di segno positivo dai quali far discendere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Vale la pena rammentare che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca, come nel caso in esame, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez.4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 10 giugno 2025.