Ricorso Generico: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede precisione, rigore e, soprattutto, specificità. Quando questi elementi mancano, il rischio è che l’impugnazione venga definita un ricorso generico e, di conseguenza, dichiarata inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 45749 del 2023, offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di un confronto diretto e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato una precedente condanna del Tribunale di Monza per il reato di rapina aggravata in concorso. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di ricorso davanti alla Suprema Corte, contestando la violazione degli articoli 110 e 628 del Codice Penale.
Tuttavia, il fulcro della questione non risiedeva tanto nel merito delle accuse, quanto nella modalità con cui il ricorso è stato formulato. La difesa, infatti, si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza sviluppare una critica specifica e mirata contro le ragioni che avevano portato i giudici di secondo grado a confermare la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata, ma è necessario indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
La Corte ha stabilito che la mancanza di correlazione tra le argomentazioni della sentenza d’appello e i motivi del ricorso proposto determina la genericità di quest’ultimo. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Inammissibilità: il Problema del Ricorso Generico
La Suprema Corte ha spiegato che un ricorso generico si configura quando l’appellante si limita a ‘riciclare’ le stesse doglianze già esaminate e rigettate dal giudice del gravame. Questo comportamento processuale viola il requisito di specificità previsto dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale.
Perché un ricorso sia ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata. L’appellante deve dimostrare di aver compreso le motivazioni del giudice precedente e spiegare perché, a suo avviso, tali motivazioni sono errate in punto di diritto o viziate logicamente. Ripetere argomenti già disattesi senza affrontare le specifiche risposte fornite dalla Corte d’Appello equivale a ignorare la sentenza stessa, rendendo l’impugnazione un atto sterile e, per l’appunto, inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi siano formulati in modo specifico, puntuale e critico rispetto alla sentenza che si intende impugnare. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati configura un ricorso generico, destinato a essere respinto con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, chiudendo definitivamente la porta a un ulteriore esame del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’appellante ha riproposto le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non si confronta direttamente con le ragioni della decisione che si contesta, ma si limita a ripetere argomenti già presentati o a formulare critiche vaghe, senza una specifica correlazione con il provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45749 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45749 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 9/2/2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Monza in data 27/9/2021
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 628 commi secondo e terzo nr. 1 e 4 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente