Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4402 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4402 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 16/07/2025, revocava la misura della detenzione domiciliare applicata a COGNOME NOME.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
Il ricorso è inammissibile perchè generico, là dove non sviluppa critiche specifiche al ragionam secondo il quale il soggetto che voleva accedere all’abitazione era in possesso di droga e c condannato lo ha immediatamente avvisato della presenza degli operanti (che monitorava con telecamere), così palesando l’inadeguatezza della misura applicata.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilit specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla ba delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 58 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata am logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinaz causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamen della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025