Ricorso generico: quando l’impugnazione è inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso generico nel processo penale. Un’impugnazione che non affronta specificamente le motivazioni della sentenza precedente non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere i principi applicati e le implicazioni pratiche.
I fatti del caso: un appello contro una condanna per furto
Un soggetto, precedentemente riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione relativo al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedergli questo beneficio, che avrebbe comportato una riduzione della pena.
La decisione della Corte: le conseguenze di un ricorso generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un punto cruciale: la censura mossa dal ricorrente era palesemente generica e aspecifica. Questo perché non teneva minimamente conto di quanto effettivamente stabilito nella sentenza impugnata.
La Suprema Corte ha rilevato che, contrariamente a quanto lamentato, il giudice di primo grado aveva già concesso le attenuanti generiche. Di conseguenza, l’appello era completamente scollegato dalla realtà processuale, dimostrando una mancata analisi del provvedimento che si intendeva contestare. Questa disconnessione tra i motivi del ricorso e le argomentazioni della decisione impugnata rende l’atto di impugnazione viziato da aspecificità, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
A causa di questa negligenza, attribuibile a colpa del ricorrente, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Un’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca qualsiasi correlazione tra le ragioni esposte nell’atto di ricorso e quelle argomentate nella decisione che si contesta. L’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti cade in un vizio di aspecificità che ne preclude l’esame.
La Corte richiama precedenti sentenze (tra cui le Sezioni Unite n. 8825 del 2016) per ribadire che chi impugna ha l’onere di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza precedente. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni o, come in questo caso, lamentare un diniego mai avvenuto, equivale a non presentare un motivo di ricorso valido. La colpa del ricorrente nel presentare un atto così palesemente infondato e negligente giustifica la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, come previsto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000).
Le conclusioni
Questa ordinanza sottolinea l’importanza fondamentale di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e basati su un’attenta lettura dei provvedimenti giudiziari. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone la parte a conseguenze economiche significative. Per gli avvocati, ciò significa un dovere di diligenza nell’analizzare le sentenze e nel costruire argomentazioni che dialoghino criticamente con le motivazioni del giudice. Per le parti, è un monito a non intraprendere impugnazioni superficiali, che possono rivelarsi controproducenti sia dal punto di vista legale che economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza considerare che queste erano già state concesse dal giudice di primo grado, dimostrando così di non aver analizzato la sentenza che stava impugnando.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, dovuta a colpa del ricorrente, quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa si intende per vizio di aspecificità di un ricorso?
Il vizio di aspecificità si verifica quando i motivi dell’impugnazione mancano di una correlazione logica e critica con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata. In pratica, il ricorso non può ignorare o travisare la motivazione del giudice, ma deve confrontarsi puntualmente con essa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto del reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego di concessi attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della mot della sentenza impugnata, nella quale si dà atto che il giudice di primo grado aveva citate attenuanti. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per gene motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ign affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore del delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
Il donsiglier estensore
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