Ricorso generico: La Cassazione chiude la porta agli appelli astratti
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima spiaggia per chi cerca di ribaltare una sentenza di condanna. Tuttavia, non basta semplicemente contestare la decisione; è necessario farlo in modo specifico e argomentato. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il ricorrente a pagare le spese e una pesante sanzione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino nei confronti di un imputato per i reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), possesso ingiustificato di chiavi alterate (art. 707 c.p.) e porto di oggetti atti ad offendere (art. 4, L. 110/1975). Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giustizia italiana. L’unico motivo di ricorso sollevato riguardava un presunto ‘vizio di motivazione’ della sentenza d’appello in merito alla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione è tanto semplice quanto perentoria: il motivo di appello era ‘intrinsecamente generico’.
I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni presentate fossero meri ‘enunciati astratti’, completamente scollegati dalla ‘fattispecie concreta oggetto di processo’. In altre parole, l’imputato si era limitato a criticare la sentenza in termini vaghi e teorici, senza indicare quali specifici elementi di prova o passaggi della motivazione della Corte d’Appello fossero errati e perché.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione impugnata. È indispensabile che il ricorrente individui con precisione i punti della sentenza che intende contestare, sviluppando critiche puntuali e pertinenti che si confrontino direttamente con le ragioni esposte dai giudici dei gradi precedenti. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse difese già respinte o a formulare doglianze astratte, non assolve a questa funzione. Esso non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge, trasformandosi in un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono severe per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna penale, ma comporta anche due sanzioni economiche: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è un diritto che va esercitato con serietà e rigore tecnico. Gli appelli basati su critiche vaghe e non ancorate ai fatti del processo non solo sono destinati al fallimento, ma espongono anche il ricorrente a sanzioni pecuniarie significative.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge senza analizzarne il contenuto, perché non rispetta i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge, come ad esempio la specificità dei motivi.
Perché il ricorso in questo caso è stato definito ‘generico’?
È stato definito generico perché le critiche mosse alla sentenza di condanna erano astratte e non si collegavano in modo specifico e puntuale ai fatti concreti e alle prove discusse nel processo.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata a pagare le spese processuali e una sanzione aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35755 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35755 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 614 e 707 cod. pen. e 4 della L. 110/1975;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell’imputato, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in meri enunciati astratti privi di agganci alla fattispecie concreta oggetto di processo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025