Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può essere una semplice lamentela, ma deve basarsi su motivi specifici e ben argomentati. L’ordinanza che analizziamo oggi mette in luce proprio questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso generico e confermando la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
Il Contesto del Caso: dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato si è rivelato fatale per le sorti del ricorrente. La Suprema Corte, infatti, non è nemmeno entrata nel merito della questione, fermandosi a un’analisi preliminare dell’atto stesso.
Il Principio di Specificità e il Ricorso Generico
Nel diritto processuale penale, i motivi di ricorso devono essere specifici. Questo significa che non è sufficiente contestare genericamente la sentenza, ma è necessario indicare con precisione le parti del provvedimento che si ritengono errate e le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. Un ricorso generico, che manca di questa specificità, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Cosa si Intende per Motivo “Del Tutto Generico”?
La Corte, nel provvedimento in esame, qualifica il motivo di ricorso come “del tutto generico”, specificando che “non essendo stato dedotto alcunché”. Questa espressione lapidaria indica che l’atto di impugnazione era sostanzialmente vuoto, privo di qualsiasi argomentazione critica nei confronti della sentenza della Corte d’Appello. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché, a suo avviso, la condanna fosse sbagliata, violando così il requisito fondamentale della specificità dei motivi.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è tanto breve quanto chiara e inappellabile. I giudici, dopo aver esaminato gli atti e il motivo di ricorso, hanno constatato la sua totale genericità. Non essendoci censure specifiche da esaminare, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Questa decisione ribadisce un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se il ricorrente non indica dove e perché la legge sarebbe stata violata o la motivazione sarebbe viziata, la Corte non ha materia su cui deliberare.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in commento serve da monito sull’importanza di redigere un atto di impugnazione in modo accurato e tecnicamente ineccepibile. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente.
La Corte, infatti, ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per i professionisti del diritto, questa ordinanza sottolinea la necessità di un’analisi approfondita della sentenza da impugnare, al fine di individuare motivi solidi e specifici su cui fondare il ricorso per Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “del tutto generico”, ovvero privo di motivi specifici e argomentazioni a sostegno dell’impugnazione contro la sentenza di condanna.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato dalla Corte d’Appello?
L’imputato era stato condannato in secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NEGRESTI( ROMANIA) il 24/04/1988
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8642/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico uffic Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedott alcunchè;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.