Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per contestare una condanna, ma non tutte le impugnazioni sono destinate ad essere esaminate nel merito. Un ricorso generico, privo di critiche specifiche e argomentate, è destinato a scontrarsi con una dichiarazione di inammissibilità, comportando serie conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce ne offre un chiaro esempio.
Il Caso in Esame: Un Appello Contro la Condanna
I fatti traggono origine dalla condanna di un individuo per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta carenza di motivazione della sentenza di secondo grado. Secondo il ricorrente, i giudici d’appello non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni della sua colpevolezza.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha analizzato il motivo di ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: non basta lamentare genericamente un vizio di motivazione. È necessario, invece, che le critiche siano specifiche, pertinenti e direttamente collegate alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto l’appello, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha spiegato che il motivo presentato era “patentemente generico”. Le affermazioni del ricorrente sono state giudicate del tutto assertive, cioè formulate come verità indiscusse ma prive di un reale confronto con le motivazioni della sentenza d’appello. In pratica, il ricorso non spiegava perché e in quali punti specifici la motivazione della Corte d’Appello fosse carente o illogica.
Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Un’impugnazione che non si confronta nel dettaglio con la decisione che contesta, ma si limita a riproporre doglianze generiche, non permette alla Corte di svolgere la sua funzione. Per questo motivo, la legge, attraverso l’articolo 616 del codice di procedura penale, prevede la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, proprio per sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi del Ricorso Generico
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso non può essere un tentativo vago di ribaltare una sentenza sfavorevole. Deve essere un atto tecnico, preciso e argomentato, che individui con esattezza i vizi di legittimità della decisione impugnata. Proporre un ricorso generico non solo è inutile ai fini processuali, ma si trasforma in un costo significativo. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una semplice sanzione, ma un monito a non intasare la giustizia con impugnazioni pretestuose e prive di fondamento giuridico.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “patentemente generico”, in quanto conteneva un’allegazione in termini del tutto assertivi e non correlabili al caso di specie, senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha esaminato nel merito la presunta carenza di motivazione della sentenza d’appello?
No, la Corte non ha esaminato la questione nel merito. La manifesta genericità del ricorso ha costituito un ostacolo procedurale che ha portato a una dichiarazione di inammissibilità, impedendo qualsiasi valutazione sul contenuto della doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2199 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TARANTO il 02/05/1984
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la carenza d motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato a ascritto, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto asserti non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/09/2024.