Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e un confronto puntuale con la decisione impugnata. Un ricorso generico, che si limita a riproporre doglianze astratte senza attaccare la logica della sentenza precedente, è destinato all’inammissibilità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La sentenza di secondo grado aveva confermato una condanna per il reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, normativa che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio.
Le Critiche alla Sentenza d’Appello e il Ricorso Generico
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali del giudizio di merito: il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento di alcune circostanze attenuanti. Nello specifico, la difesa lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e della circostanza prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, relativa all’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato una criticità fondamentale nelle argomentazioni proposte: la loro natura oggettivamente generica. Il ricorso generico è un vizio che si manifesta quando le doglianze non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre questioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti senza aggiungere nuovi e pertinenti elementi critici.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la pena e le attenuanti), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso non fossero idonei a superare il vaglio di ammissibilità, proprio a causa della loro genericità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e si fonda su un principio consolidato della procedura penale: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario dimostrare, punto per punto, perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata o illogica. Nel caso di specie, il ricorrente non ha adeguatamente contestato le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva deciso di non concedere le attenuanti e di confermare una determinata pena. Le argomentazioni sono state considerate astratte e non aderenti al ragionamento logico-giuridico espresso nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una redazione tecnica e puntuale dei ricorsi per Cassazione. Non è una sede in cui si può riesaminare il fatto nella sua interezza, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso generico, che non dialoga criticamente con la sentenza impugnata, non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. Per gli operatori del diritto, questo rappresenta un monito a formulare impugnazioni specifiche, dettagliate e focalizzate sui vizi di legittimità, evitando censure astratte che non hanno alcuna possibilità di accoglimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso obiettivamente generici, in quanto non si confrontavano in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano le richieste del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva una revisione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2898 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2898 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 25149/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscime della circostanza attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62, n. 4, c.p.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.