Ricorso Generico: La Cassazione Spiega l’Inammissibilità
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Un ricorso generico, che non affronta puntualmente le ragioni della decisione contestata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione economica. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e minaccia aggravata (art. 612, co. 2, c.p.). La decisione di primo grado era stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli.
Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le proprie speranze a un unico motivo: la presunta mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
L’Analisi del Ricorso Generico da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha concentrato la propria attenzione non sul merito della questione, ma sulla forma e sulla sostanza del ricorso stesso. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di impugnazione come “generico”.
Secondo gli Ermellini, il ricorso si esauriva in “mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna”. In altre parole, l’imputato si era limitato a enunciare una presunta violazione di legge senza però spiegare nel dettaglio perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata, né come le argomentazioni dei giudici di merito fossero state superate.
La Necessità del Confronto Argomentativo
Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lagnanza astratta. Deve, invece, essere un dialogo critico con la sentenza impugnata. Il ricorrente ha l’onere di smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le falle logiche o le errate applicazioni della legge. La mancanza di questo confronto rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte Suprema è chiara e lineare. Rilevato che l’unico motivo di ricorso era palesemente generico, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. La genericità impedisce al giudice di legittimità di compiere il proprio dovere, che non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un’impugnazione che non fornisce gli strumenti per questo controllo è un atto processualmente inutile.
Di conseguenza, la Corte ha applicato la sanzione prevista per l’inammissibilità del ricorso: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000,00 Euro, a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Sottolinea con forza che la fase di legittimità non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un rigoroso controllo di legalità. La redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata e la formulazione di critiche specifiche, pertinenti e argomentate. Un ricorso generico non solo non porterà all’annullamento della condanna, ma comporterà anche ulteriori e significative conseguenze economiche per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto generico, in quanto si esauriva in mere affermazioni prive di un confronto argomentativo con le ragioni che stavano alla base della sentenza di condanna impugnata.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato?
L’unico motivo di ricorso deduceva la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 610 e 612 comma secondo cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024