Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’impugnazione vaga, che non entra nel merito delle critiche alla sentenza precedente, rischia di essere classificata come ricorso generico, con conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio, confermando che la genericità delle censure conduce non solo all’inammissibilità ma anche a sanzioni economiche per i ricorrenti.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Foggia nei confronti di due individui per il reato di violazione di sigilli in concorso (artt. 110 e 349 c.p.). In particolare, gli imputati avevano utilizzato un immobile che era stato sottoposto a sequestro e sigillato dalle autorità in data 8 settembre 2017. Un accertamento successivo, datato 8 febbraio 2018, aveva rivelato che l’immobile era stato adibito in parte a ricovero per bestiame e in parte ad abitazione, in palese violazione del provvedimento.
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bari. Non soddisfatti, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi al loro difensore.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Generico
I motivi del ricorso presentati alla Suprema Corte si basavano su due argomentazioni principali:
1. Mancanza di motivazione: I ricorrenti sostenevano che la Corte d’Appello avesse confermato la loro responsabilità penale con una motivazione apparente (per relationem), senza fornire una risposta specifica ai motivi di appello.
2. Violazione del ragionevole dubbio: Si lamentava una condanna pronunciata in violazione del principio secondo cui la colpevolezza deve essere provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi del tutto infondati e, soprattutto, formulati in modo inaccettabilmente vago. Un ricorso generico si configura proprio quando l’appellante non opera un riferimento concreto e critico alla sentenza impugnata, ma si limita a ripetere doglianze astratte.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive. Innanzitutto, ha chiarito che l’accusa di motivazione per relationem era smentita dalla semplice lettura della sentenza d’appello. Il giudice di secondo grado aveva, infatti, ricostruito in modo dettagliato la vicenda fattuale, condiviso la decisione del primo giudice e offerto una risposta puntuale a tutti i rilievi difensivi, tenendo conto anche della documentazione acquisita.
Per quanto riguarda la violazione del canone del ragionevole dubbio, la Cassazione ha bollato il motivo come connotato da “assoluta genericità”, tale da renderlo immediatamente inammissibile. I giudici hanno ribadito che non è sufficiente enunciare un principio di diritto per contestare una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti specifici, dove e come il giudice di merito lo avrebbe violato.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La conseguenza diretta di un ricorso generico è la sua declaratoria di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, ciò comporta due effetti automatici, salvo che il ricorrente dimostri di non aver agito per colpa:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in 3.000,00 euro. La decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso ai gradi più alti di giudizio è un diritto che deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico. Le impugnazioni pretestuose o formulate senza la dovuta specificità non solo non raggiungono lo scopo sperato, ma si traducono in un ulteriore onere economico per chi le propone.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. I ricorrenti non hanno mosso critiche specifiche e dettagliate alla sentenza d’appello, ma si sono limitati a formulare censure vaghe, come la presunta mancanza di motivazione e la violazione del ragionevole dubbio, senza argomentarle concretamente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Qual era il reato contestato agli imputati?
Agli imputati è stato contestato e sono stati condannati per il reato di violazione di sigilli in concorso (artt. 110 e 349 del codice penale), per aver utilizzato un immobile che era stato sottoposto a sequestro dall’autorità giudiziaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a VIESTE il DATA_NASCITA
NEGOESCU VASILICA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
– La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale NOME e NOME sono stati condannati in relazione agli artt. 110, 349 cod.pen.
45 2. – Avverso la sentenza gli imputati ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione sull’affermazione della responsabilità penale e la condanna in violazione del ragionevole dubbio.
– I ricorsi sono inammissibili, perché privi della necessaria critica censoria della decisione e dunque generici. I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che vi sarebbe stata una motivazione per relationem senza risposta ai motivi di appello sull’affermazione della responsabilità penale.
Si tratta, il primo profilo, di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il giudice dell’impugnazione ha ricostruito la vicenda dal punto di vista fattuale, ha condiviso la decisione del primo giudice secondo cui gli imputati avevano violato i sigilli apposti all’immobile abusivo in data 08/09/2017, risultando alla data dell’accertamento dell’08/02/2018, adibito l’immobile in parte a ricovero del bestiame e in parte ad abitazione, ed ha offerto puntuale risposta a tutti i rilie difensivi, dando atto della documentazione acquisita (cfr. 4).
Quanto al profilo della violazione del canone della condanna al di là del ragionevole dubbio, il ricorso è connotato da assoluta genericità e come tale inammissibile.
– I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024