Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, privo di specifiche motivazioni, non solo è destinato a fallire, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta violazione di legge per il mancato accertamento di eventuali cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, il ricorso si limitava a enunciare questo principio senza specificare quali elementi concreti avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla corte di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione tanto netta quanto prevedibile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea come l’accesso alla giustizia di ultima istanza sia subordinato al rispetto di requisiti formali inderogabili.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso generico presentato era totalmente privo di questi elementi.
I giudici hanno evidenziato che, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta adeguata e congrua, il ricorrente non ha fornito alcun elemento specifico che potesse mettere in discussione quella decisione. Il ricorso non ha permesso al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi né di esercitare il proprio sindacato. In altre parole, non basta affermare che un giudice ha sbagliato; è necessario spiegare dettagliatamente perché, come e dove avrebbe sbagliato, basandosi su elementi concreti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: l’impugnazione non è un atto di mera protesta, ma un’analisi tecnica e puntuale di una decisione giudiziaria. Un ricorso generico è un atto inutile e dannoso. È inutile perché non attiva un vero controllo di legittimità sulla sentenza impugnata e viene immediatamente respinto. È dannoso perché comporta l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, argomentati e solidamente ancorati agli atti processuali, unica via per ottenere una revisione efficace di una decisione.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’, ovvero privo dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, che impongono di indicare con precisione gli elementi alla base della critica mossa alla sentenza impugnata.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato?
L’unico motivo era la dedotta violazione di legge per il mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, ma è stato formulato in modo vago e non specifico.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quant a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugNOME, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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