Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un ricorso generico, privo di specifiche contestazioni, è destinato a scontrarsi con una dichiarazione di inammissibilità. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto l’impugnazione di un imputato condannato per il reato di evasione, condannandolo altresì al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di evasione emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione al fine di ottenerne l’annullamento. L’obiettivo era quello di contestare l’affermazione di responsabilità penale formulata dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte: il Ricorso Generico è Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un vizio procedurale fondamentale: la genericità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, le doglianze presentate dall’imputato erano formulate in maniera talmente vaga da non potersi considerare una critica puntuale e circostanziata alla sentenza impugnata.
Il ricorrente, infatti, si era limitato a “mere enunciazioni”, senza confrontarsi con l’apparato argomentativo logico e puntuale con cui la Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione di condanna. In sostanza, non è sufficiente dissentire da una sentenza; è necessario spiegare perché, dove e in che modo il giudice avrebbe sbagliato, basando le proprie critiche su elementi di fatto e di diritto precisi.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e si concentra interamente sulla tecnica di redazione del ricorso. I giudici hanno osservato che l’atto di impugnazione mancava di quella specificità richiesta dalla legge. Le censure erano astratte e non si collegavano a richieste concrete, né erano supportate dall’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto pertinenti.
Un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Un ricorso generico che si limita a riaffermare la propria posizione senza smontare le argomentazioni avversarie è considerato un atto processuale inidoneo a raggiungere il suo scopo. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto di non poter nemmeno procedere all’esame del merito della vicenda, fermandosi a questa valutazione preliminare di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni tratte dalla Corte sono drastiche per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna per evasione, ma comporta anche due conseguenze economiche: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La fase dell’impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi tecnica e approfondita. Non è un’ulteriore occasione per ridiscutere genericamente i fatti, ma un momento per individuare vizi specifici nella sentenza. Presentare un ricorso superficiale o non adeguatamente argomentato non è solo una strategia perdente, ma si traduce anche in un costo economico significativo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano totalmente generici. Essi si limitavano a mere enunciazioni e non si confrontavano specificamente con l’apparato argomentativo puntuale e logico della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
Oltre a rendere definitiva la condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa intende la Corte per motivi di ricorso “generici”?
Secondo la Corte, i motivi sono “generici” quando non si collegano a specifiche richieste e non indicano le ragioni di diritto e i dati di fatto che le supportano, fallendo nel contestare in modo mirato gli argomenti della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11361 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NNUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/02/2024