Ricorso Generico: Inammissibilità e Condanna alle Spese secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso generico, privo di specifiche censure alla sentenza impugnata, è destinato a una declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando chiaramente i confini tra una critica ammissibile e una lamentela vaga.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna, per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, reato previsto dall’art. 75 del cosiddetto Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011). La Corte territoriale aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in un anno e otto mesi di reclusione.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato era l'”apparenza della motivazione” della sentenza d’appello, senza però articolarne le ragioni specifiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: la genericità dei motivi di ricorso ne comporta l’improcedibilità. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a una valutazione preliminare dell’atto di impugnazione.
Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha spiegato che il ricorso era inammissibile proprio perché ricorso generico. L’atto di impugnazione, infatti, non specificava in cosa consistesse la presunta “apparenza” o “mancanza” della motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Limitarsi a enunciare un vizio senza illustrarlo in concreto, confrontandosi con le argomentazioni del giudice del grado precedente, equivale a non proporre un vero motivo di impugnazione.
Secondo gli Ermellini, la sentenza di secondo grado aveva affrontato e trattato tutti i motivi di appello proposti. Pertanto, un’accusa generica di vizio di motivazione, senza indicare quali punti della decisione fossero illogici o carenti, non può essere presa in considerazione. Il ricorso per cassazione non è un’occasione per un riesame complessivo del fatto, ma un giudizio di legittimità che deve basarsi su vizi specifici e puntualmente dedotti.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Le conseguenze di un ricorso generico non si limitano al rigetto dell’impugnazione. L’art. 616 c.p.p. prevede una sanzione economica automatica: la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La Corte ha inoltre precisato che tale condanna pecuniaria viene irrogata in assenza di elementi che possano escludere la “colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, richiamando un principio affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000). In pratica, si presume che chi propone un ricorso palesemente inammissibile lo faccia con negligenza o imprudenza, giustificando così la sanzione. Questa ordinanza serve quindi da monito: le impugnazioni devono essere mirate, specifiche e tecnicamente fondate, pena la loro prematura e costosa conclusione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene definito generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, il che significa che non esamina il caso nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La legge (art. 616 c.p.p.) prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché un ricorso che lamenta una “motivazione apparente” è stato considerato generico?
È stato ritenuto generico perché non specificava in cosa consistesse l’apparenza o la mancanza di motivazione, specialmente a fronte di una sentenza d’appello che aveva già trattato tutti i motivi di gravame. La semplice enunciazione di un vizio, senza una critica dettagliata, non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2658 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato dell’art. 75 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione.
Ricorre COGNOME NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando l’apparenza della motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché generico.
Il ricorso non indica in cosa consista l’apparenza o mancanza della motivazione a fronte di un provvedimento che tratta tutti i motivi di appello.
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.