Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: le conseguenze di un ricorso generico. Quando i motivi di appello sono vaghi e non specifici, la Corte non entra nel merito della questione e dichiara l’inammissibilità, con significative conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Questo caso, relativo a una condanna per furto aggravato in abitazione, offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità richiesti per un’impugnazione efficace.
I fatti del processo
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per delitti aggravati di furto in abitazione, hanno presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. Entrambi, con atti separati, hanno cercato di contestare la decisione, ma con argomentazioni che la Suprema Corte ha giudicato del tutto inadeguate.
L’analisi della Cassazione sul ricorso generico
La Corte ha esaminato separatamente i motivi addotti dai due ricorrenti, giungendo per entrambi alla medesima conclusione di inammissibilità.
Il motivo del primo ricorrente: un’allegazione assertiva
Il primo imputato ha contestato la sua responsabilità con motivazioni che i giudici hanno definito “patentemente generiche”. Le sue argomentazioni erano mere affermazioni, del tutto slegate dalle specifiche risultanze processuali e dalla motivazione della sentenza impugnata. Questo tipo di doglianza non consente alla Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il motivo del secondo ricorrente: un ricorso generico e infondato
Il secondo imputato ha sollevato questioni relative alla mancata esclusione della recidiva, alla non concessione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e generico. La Corte di Appello, infatti, aveva adeguatamente motivato la sua decisione, valorizzando elementi come la commissione di un altro reato analogo a breve distanza di tempo, indicativo di una maggiore pericolosità sociale, e i precedenti penali dell’imputato. La valutazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua e logica, esercitata nell’ambito del potere discrezionale conferitogli dall’art. 133 del codice penale.
Le motivazioni della decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio consolidato: il ricorso per Cassazione deve contenere motivi specifici che si confrontino puntualmente con la sentenza impugnata. Non è sufficiente presentare una critica generica o riproporre le stesse questioni già respinte nei gradi di merito senza argomentare specificamente contro la logica della decisione del giudice precedente. In assenza di vizi logici o errori di diritto, la valutazione del giudice di merito sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato, ai fini della concessione delle attenuanti e della determinazione della pena, è insindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due importanti conseguenze. In primo luogo, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché i profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente inammissibile erano evidenti, sono stati condannati a versare una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi dilatori o privi di fondamento, che congestionano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento.
Cosa si intende per ricorso generico?
Un ricorso è considerato generico quando i motivi presentati sono vaghi, assertivi e non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare, risultando così non correlabili al caso di specie.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisano profili di colpa, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
La Cassazione può rivalutare la decisione del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la valutazione del giudice inferiore sulla concessione delle attenuanti, a meno che la motivazione di tale decisione non sia palesemente illogica o viziata da errori di diritto. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta congrua e logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33245 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BARI il 25/02/1956
COGNOME nato a BARI il 27/09/1964
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati furto in abitazione;
considerato che l’unico motivo articolato nell’interesse del COGNOME – che denuncia il vi di motivazione sulla responsabilità del medesimo imputato – è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie ( n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
considerato che l’unico motivo articolato nell’interesse del Belviso – che denuncia il viz motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena – è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha richiamato non solo le condotte in imputazione e il l di pochi giorni entro il quale egli ha commesso altro analogo illecito, così attribuendo al rico una maggiore pericolosità (pur a fronte di precedenti risalenti) e, quanto alla attenuanti generic alla determinazione della pena, ha escluso la sussistenza di elementi passibili di favorev valutazione, valorizzando pure al riguardo i precedenti del Belviso, così dando conto in manie congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inamnnissibil4 iY ricors0 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/07/2025.