Quando un ricorso è inammissibile? Il caso del ricorso generico
Nel complesso mondo della procedura penale, l’atto di impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere le conseguenze di un ricorso generico, ovvero un appello formulato in termini vaghi e non specifici. Questa decisione sottolinea come la mancanza di precisione non sia una mera formalità, ma un vizio che porta a una declaratoria di inammissibilità, con importanti conseguenze per il ricorrente.
I fatti del caso
Un imputato, già condannato in primo grado e in appello per reati tributari, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. La condanna definitiva era di un anno e otto mesi di reclusione. Il ricorso si basava essenzialmente su due doglianze: una presunta violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per disporre una perizia grafica.
I motivi del ricorso per Cassazione
L’imputato lamentava che la sentenza di appello fosse stata pronunciata a soli due giorni dalla maturazione della prescrizione del reato, configurando, a suo dire, una disparità di trattamento. Inoltre, contestava la mancata assunzione di una perizia grafica, che a suo avviso sarebbe stata decisiva per il giudizio. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui questi motivi sono stati presentati è stato il fulcro della decisione della Suprema Corte.
La decisione della Corte: il ricorso generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “totalmente generico”. Questa valutazione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, che meritano un’analisi approfondita.
La genericità del motivo sulla violazione costituzionale
La prima censura, relativa alla presunta violazione dell’articolo 3 della Costituzione, è stata liquidata rapidamente. I giudici hanno osservato che la doglianza non era “sviluppata in alcun modo che vada oltre la mera deduzione”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a enunciare il problema senza fornire argomentazioni giuridiche concrete a sostegno della sua tesi. Un appello, per essere ammissibile, deve spiegare perché la decisione impugnata è sbagliata, non può limitarsi a esprimere un dissenso astratto.
La mancata richiesta di rinnovazione in appello
Ancora più netto è stato il giudizio sul secondo motivo. La Corte ha rilevato che, dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, non risultava che l’imputato avesse mai richiesto formalmente la rinnovazione del dibattimento per l’espletamento della perizia grafica. Questo vizio procedurale è fatale: una richiesta istruttoria non avanzata nel corretto grado di giudizio non può essere lamentata per la prima volta in Cassazione. La Corte territoriale, non essendo stata investita della richiesta, era dispensata da ogni obbligo di motivazione sul punto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità per genericità dei motivi è una sanzione processuale volta a garantire la serietà e la specificità delle impugnazioni, evitando che i giudici dei gradi superiori siano chiamati a riesaminare l’intero processo in assenza di critiche puntuali. La Corte ha ribadito che il ricorrente ha l’onere di contestare specificamente le parti della sentenza che ritiene errate, fornendo un’argomentazione logico-giuridica a supporto.
Inoltre, la decisione riafferma il principio della devoluzione, secondo cui il giudice d’appello esamina solo i punti della decisione di primo grado che sono stati oggetto di specifici motivi di gravame. Se una questione, come la richiesta di una nuova prova, non viene sollevata in appello, essa si considera rinunciata e non può essere recuperata in sede di legittimità. La Corte ha citato numerosa giurisprudenza conforme a tale principio, a dimostrazione della sua solidità nel sistema processuale.
Le conclusioni
La pronuncia in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso, sia in appello che in Cassazione, deve essere redatto con la massima specificità, evitando affermazioni vaghe o generiche. Ogni critica alla sentenza deve essere argomentata punto per punto. In secondo luogo, le richieste istruttorie, come quella di una perizia, devono essere formulate nel momento processuale corretto, altrimenti si perde il diritto di dolersene in seguito. La declaratoria di inammissibilità non è una mera questione formale: essa comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma significativa (3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver gravato senza fondamento il sistema giudiziario.
Cosa significa che un ricorso è “totalmente generico”?
Un ricorso è definito “totalmente generico” quando le lamentele contro la sentenza non sono sviluppate in modo specifico e dettagliato, ma si limitano a mere affermazioni o deduzioni astratte senza argomentare concretamente i vizi del provvedimento impugnato.
Perché la Corte di Cassazione non ha considerato la richiesta di una perizia grafica?
La Corte non ha considerato la richiesta perché non era stata presentata come motivo specifico durante il processo di appello. Secondo la procedura, questioni come la rinnovazione del dibattimento devono essere sollevate in quella sede; in caso contrario, la questione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non emergono elementi che dimostrino che il ricorso è stato proposto senza colpa, il ricorrente deve versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 904 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 904 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 13/02/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 13/02/2025, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 20/11/2023, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 2 d. lgs. 74/2000, 81 cpv.- cod. pen..
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando violazione dell’articolo 3 della Costituzione, evidenziando che la sentenza di appello Ł stata pronunciata a soli due giorni dal maturare della prescrizione del reato e che non Ł stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria mediante l’assunzione di perizia grafica.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto totalmente generico.
La doglianza con cui si lamenta violazione dell’articolo 3 Cost. non Ł sviluppata in alcun modo che vada oltre la mera deduzione, mentre la rinnovazione del dibattimento – dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nel provvedimento impugnato – non risulta essere stata oggetto di richiesta in sede di appello, ciò che dispensa la Corte territoriale da ogni motivazione in proposito (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
– Relatore –
Ord. n. sez. 17996/2025
CC – 12/12/2025
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME