Ricorso Generico: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, ovvero privo di motivi specifici e dettagliati, è destinato a un esito infausto: l’inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni e le implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso nasce dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di rapina, previsto dall’articolo 628 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
La Valutazione della Corte Suprema
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente ritenuto inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato, giudicato vago e indeterminato, e quindi non conforme ai requisiti stabiliti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni alla base del Ricorso Generico
La Corte ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione ‘logicamente corretta’. Di fronte a una simile argomentazione, il ricorrente aveva l’onere di non limitarsi a una critica generale, ma di indicare con precisione gli elementi specifici che, a suo avviso, inficiavano il ragionamento dei giudici di merito.
Il ricorso generico si manifesta proprio in questa mancanza: non consente al giudice dell’impugnazione di individuare con chiarezza i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. L’impugnazione non può tradursi in una richiesta di completa rivalutazione dei fatti, ma deve essere una critica mirata e argomentata dei punti della decisione che si ritengono errati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve come monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso non è un atto formale, ma un esercizio di tecnica giuridica che richiede la massima specificità. Omettere di indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono l’impugnazione equivale a presentare un atto inidoneo, che non supererà il vaglio preliminare di ammissibilità, con conseguenze economiche significative per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorrente non ha specificato gli elementi a base della sua censura contro una motivazione logicamente corretta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso per non essere considerato generico?
Un ricorso, per non essere generico, deve indicare in modo specifico e dettagliato gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 14/10/2000
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di leg e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il de cui all’art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei re prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen in quanto, a fron motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica g elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudi dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sinda
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.