Ricorso generico in Cassazione: la via sicura per l’inammissibilità
Presentare un appello in Corte di Cassazione è un’attività che richiede massima precisione e rigore tecnico. Un’ordinanza recente ci ricorda come la presentazione di un ricorso generico, privo di argomentazioni specifiche, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, pronunciata dalla Corte di Appello, per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose (artt. 624-bis e 625 c.p.). Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione, pur essendo apparentemente solo procedurale, ha effetti sostanziali molto gravi: la condanna inflitta dalla Corte di Appello diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso come vizio insanabile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Suprema Corte ha liquidato l’impugnazione. I giudici hanno definito l’unico motivo di ricorso come “intrinsecamente generico”. Questa espressione tecnica indica un vizio fondamentale: l’atto di appello mancava di una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” e dei “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”.
In parole semplici, il difensore non ha specificato in modo chiaro e preciso quali norme di legge sarebbero state violate dalla Corte di Appello, né ha spiegato perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato, omettendo di collegare le proprie critiche a passaggi specifici della sentenza impugnata. Un ricorso generico si limita a una critica vaga e astratta, senza fornire alla Corte di Cassazione gli strumenti per valutare la fondatezza delle doglianze. La Corte non può e non deve “andare a caccia” delle ragioni del ricorrente; queste devono essere esposte in modo chiaro, autosufficiente e pertinente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza ha il dovere di articolare critiche precise, dettagliate e legalmente fondate. Un ricorso formulato in maniera approssimativa o generica non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, precludendo ogni possibilità di discussione nel merito. Per il cliente, ciò si traduce non solo nella conferma della condanna, ma anche in un ulteriore esborso economico. Per il legale, sottolinea la necessità di una preparazione meticolosa e di una redazione impeccabile degli atti processuali, specialmente nel giudizio di legittimità, dove le maglie del controllo sono estremamente strette.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto ‘intrinsecamente generico’, ossia privo di una specifica enunciazione delle ragioni di diritto e di riferimenti precisi alla motivazione della sentenza che si intendeva impugnare.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga, astratta e non indica in modo puntuale quali norme sarebbero state violate o quali vizi logici conterrebbe il ragionamento del giudice precedente. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario articolare una censura tecnica e specifica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna della Corte di Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8849 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il 22/11/1992
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma de pronuncia di primo grado, ha condannato NOME per il reato di cui agli artt. 624-bi 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui rifer motivazione dell’atto impugnato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente