Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità e la Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è un passo cruciale che richiede precisione e rigore. Un ricorso generico, privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un appello e condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che riguarda la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale. Tuttavia, il ricorso è stato redatto in termini estremamente vaghi.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato una ‘assoluta genericità’ dei motivi presentati. Il ricorrente, infatti, si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata senza fornire alcuna argomentazione specifica a sostegno delle sue tesi. Non ha individuato né analizzato profili di censura concreti contro la struttura motivazionale della decisione della Corte d’Appello, limitandosi a mere affermazioni apodittiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’interpretazione rigorosa delle norme del codice di procedura penale. In particolare, ha richiamato l’articolo 581, lettera c), che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La mancanza di questa specificità rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile ai sensi dell’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale.
Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Non solo: se non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (come nel caso di specie, dove la genericità è imputabile alla difesa), il ricorrente è anche condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende. In questa occasione, la sanzione è stata quantificata in 3.000 euro, ritenuta una misura equa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come un importante monito per gli operatori del diritto e per i loro assistiti. La redazione di un ricorso per cassazione non è una mera formalità, ma un atto che deve essere supportato da argomentazioni chiare, precise e dettagliate. Un ricorso generico non supera il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte e si traduce in un’inevitabile sconfitta processuale con l’aggiunta di un onere economico. Per evitare tali esiti, è indispensabile che l’atto di impugnazione individui con esattezza i vizi della sentenza impugnata, collegandoli a specifiche norme di legge e a concreti elementi fattuali emersi nel processo.
Per quale motivo un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se è generico, ovvero se non indica specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono, come richiesto dall’art. 581, lett. c), del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte?
Secondo la Corte, un ricorso è generico quando si limita a chiedere l’annullamento della sentenza senza indicare e analizzare specifici profili di censura, basandosi unicamente su affermazioni apodittiche e non argomentate.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale sanzione è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5904 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ORVIETO il 23/11/1985
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vi della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.
Considerato che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specific ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a soste del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza imp senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’ap motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art.581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art.591, le proc. pen. quale causa di inammissibilità.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), al condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore dell Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente