Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma richiede una precisione tecnica e argomentativa rigorosa. Un ricorso generico, privo di specifiche ragioni di fatto e di diritto, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, offrendo un chiaro monito sull’importanza della specificità nell’impugnazione.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione nella decisione dei giudici d’appello riguardo alla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non soddisfaceva i requisiti minimi richiesti dalla legge per essere esaminato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici supremi hanno respinto il ricorso. La Corte ha osservato che il motivo addotto era “del tutto generico”. L’imputato, infatti, si era limitato a dedurre in termini assertivi un vizio di motivazione, senza però indicare le ragioni specifiche che avrebbero dovuto inficiare il provvedimento impugnato.
Secondo un principio consolidato, un motivo di ricorso per Cassazione che denuncia un’insufficiente motivazione è inammissibile se non articola chiaramente gli argomenti di fatto e di diritto a suo sostegno. Non basta affermare che la motivazione è carente; è necessario spiegare perché è carente, indicando i passaggi illogici, le omissioni o le contraddizioni nel ragionamento del giudice di grado inferiore. Mancando questa specificità, il ricorso si trasforma in una mera affermazione, incapace di attivare il controllo di legittimità della Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame riafferma con forza un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo. Essa è essenziale per consentire alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di giudice di legittimità, ovvero di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso generico impedisce questo controllo e viene, di conseguenza, sanzionato con l’inammissibilità.
Per gli avvocati e i loro assistiti, questa decisione serve come promemoria dell’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, precisi e supportati da argomentazioni puntuali. Limitarsi a una critica vaga della sentenza avversaria non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto generico, limitandosi a denunciare un vizio di motivazione senza indicare le specifiche ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto invalidare la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che l’atto di impugnazione è formulato in modo vago e assertivo, senza fornire argomentazioni dettagliate e specifiche. Nel caso di specie, si è dedotta una motivazione insufficiente senza spiegare in cosa consistesse tale insufficienza, rendendo impossibile per la Corte valutare la fondatezza della critica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché del tutto generico.
Il ricorso, infatti, è privo delle ragioni di fatto e di diritto poste a bas della richiesta di annullamento della sentenza impugnata limitandosi a dedurre in termini essertivi un vizio di motivazione ed è pacifico che il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile, perché generico.
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024