Ricorso generico: quando l’impugnazione in Cassazione è destinata al fallimento
L’impugnazione di una sentenza di condanna rappresenta un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitata nel rispetto di precise regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso generico e le severe conseguenze che ne derivano. La vicenda riguarda un imputato condannato per furto aggravato che, nel tentativo di contestare la decisione, ha presentato un ricorso ritenuto dalla Suprema Corte privo dei requisiti minimi di specificità.
I fatti del processo
Il percorso giudiziario ha inizio con una condanna per furto in abitazione aggravato, emessa dal Tribunale di primo grado. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello, ma la Corte d’Appello confermava integralmente la sentenza di condanna. Non dandosi per vinto, l’uomo, tramite il suo difensore, decideva di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana.
Il vizio del ricorso generico in Cassazione
Il difensore dell’imputato ha basato l’intero ricorso su un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, questa contestazione è stata formulata in modo del tutto inadeguato. Il ricorso si esauriva in “mere proposizioni astratte”, senza alcun riferimento concreto al percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello per confermare la condanna. In pratica, anziché smontare punto per punto la motivazione della sentenza impugnata, l’atto si limitava a enunciazioni di principio, risultando così un ricorso generico e, di conseguenza, inefficace.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso non può essere un’occasione per ridiscutere i fatti, né una lamentela generica contro la decisione. Deve, invece, essere un dialogo critico con la sentenza impugnata. Chi ricorre ha l’onere di indicare con precisione quali parti della motivazione sono errate, illogiche o contraddittorie, spiegando perché. Mancando questa specificità, il ricorso perde la sua funzione e non può essere esaminato nel merito. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma produce effetti concreti e gravosi per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva e non più contestabile. In secondo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato, è stato condannato a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è una risorsa preziosa che non deve essere sprecata con impugnazioni superficiali o non adeguatamente argomentate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Si è limitato a formulare proposizioni astratte sul vizio di motivazione, senza contenere riferimenti specifici al reale percorso argomentativo della sentenza di condanna impugnata.
Cosa richiede la Corte di Cassazione per un ricorso valido?
La Corte richiede che i motivi di ricorso non siano generici, ma che si confrontino direttamente e specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si intende contestare, evidenziandone in modo puntuale i presunti vizi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato COGNOME per il reato di cu agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perch esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su poggia la sentenza di condanna;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente