Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, per essere efficace, l’atto deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Un ricorso generico, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo un caso emblematico che illustra questo principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Caso: Dalla Violazione dei Sigilli al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputata era stata riconosciuta colpevole del reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.). In qualità di custode di un manufatto sottoposto a sequestro, aveva ignorato i sigilli apposti dall’autorità, proseguendo i lavori di costruzione e completando una tettoia.
Contro questa sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando ben sei motivi di doglianza. Questi motivi spaziavano dalla presunta erronea applicazione della legge penale alla mancata assunzione di una prova decisiva, passando per una valutazione errata delle prove e vizi di motivazione.
L’Esito del Ricorso: Una Netta Dichiarazione di Inammissibilità
Nonostante il numero di motivi sollevati, la Corte di Cassazione ha stroncato l’iniziativa difensiva dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha definito tutti i motivi come “viziati da assoluta genericità”. L’imputata, tramite il suo difensore, si era limitata a richiedere l’annullamento della sentenza senza però entrare nel merito delle argomentazioni della Corte d’Appello. Non era stato individuato né analizzato alcun profilo specifico di censura, ma solo formulate affermazioni apodittiche e vaghe.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Generico
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, e non ravvisando un’assenza di colpa nella sua determinazione (in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000), la ricorrente è stata condannata a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, cristallizzato nell’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. In altre parole, non basta lamentarsi di una sentenza; è necessario costruire una critica argomentata, precisa e puntuale, che si confronti direttamente con l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, i giudici hanno riscontrato un’assoluta mancanza di specificità. L’appello si è rivelato un ricorso generico perché non ha offerto alcun argomento concreto a sostegno delle tesi difensive. L’inosservanza di questo requisito, secondo l’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., è una causa esplicita di inammissibilità. La Corte ha quindi agito in stretta conformità con la legge, sanzionando un atto processuale che, per la sua vaghezza, non poteva nemmeno essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto e per chiunque intenda impugnare una sentenza: la precisione non è un optional. Un ricorso generico è un atto processualmente inutile e dannoso. La giustizia richiede un dialogo argomentativo tra le parti e i giudici; un appello che si sottrae a questo confronto, limitandosi a enunciazioni vaghe, viene giustamente respinto. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve da monito: l’accesso alla giustizia è un diritto che deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, evitando di sovraccaricare il sistema giudiziario con impugnazioni prive di fondamento specifico.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto affetto da “assoluta genericità”, in violazione dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., che richiede l’indicazione specifica dei motivi di fatto e di diritto a sostegno dell’impugnazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano “generici”?
Significa che la ricorrente si è limitata a invocare l’annullamento della sentenza senza individuare e analizzare specifici profili di censura contro la motivazione della Corte d’Appello, presentando solo affermazioni vaghe e non circostanziate.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli per i reati di cui agli articoli 59 comma 2, 349 cod. pen., p in qualità di custode del manufatto sequestrato, violava i sigilli apposti, proseguendo le op completando la tettoia.
La ricorrente deduce sei motivi di ricorso, tutti viziati da assoluta genericità. Con i lamenta l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva; con il secondo motivo l’erronea valutazione delle prove; con il terzo motivo vizio d motivazione; con il quarto e quinto motivo, illogicità della decisione e con il sesto violaz legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
Con memoria nella quale sono riportati in modo altrettanto sintetico i motivi di ricor difensore ha depositato conclusioni scritte.
Si osserva, infatti, che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’indicazione spec ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisit nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno ricorso. icorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata, s indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizza al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivaz a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett. c) cod. proc. pen., s il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett. c) cod. proc. causa di inammissibilità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
consigliere estensore
Il Presidente