Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Quando si presenta un’impugnazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un ricorso generico, che non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio cruciale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62 bis del codice penale. L’imputato, in sostanza, lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la decisione di non concedergli questo beneficio, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte e la Critica al Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto centrale: la genericità del motivo di appello. I giudici supremi hanno osservato che l’impugnazione si limitava a una contestazione astratta, senza entrare nel merito delle ragioni specifiche che avevano guidato la Corte territoriale.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che il motivo di ricorso era palesemente generico perché non si confrontava con il nucleo della decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato le attenuanti generiche sulla base di un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato. Tale valutazione era stata indicata come ostativa al riconoscimento del beneficio.
Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, ha completamente ignorato questa specifica argomentazione. Invece di contestare nel merito la valutazione sulla sua personalità o di dimostrare perché fosse errata, si è limitato a una lamentela generica sul vizio motivazionale. Questo modo di procedere rende l’impugnazione inefficace. Per essere accolto, o quantomeno esaminato, un ricorso deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone le argomentazioni punto per punto. Un ricorso generico, che non affronta il ragionamento del giudice precedente, non assolve a questa funzione e viene, di conseguenza, rigettato in rito, senza alcuna discussione sul merito della questione.
Conclusioni
La pronuncia in esame offre un’importante lezione pratica: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione e specificità. Non è sufficiente denunciare un vizio in astratto; è indispensabile che la critica sia mirata e pertinente rispetto alle concrete motivazioni del provvedimento impugnato. La conseguenza di un ricorso generico non è solo la mancata revisione della decisione sfavorevole, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma la necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente ineccepibile nella difesa legale, pena l’irricevibilità delle proprie istanze.
Che cos’è un ricorso generico secondo questa ordinanza?
È un ricorso che contesta un vizio della sentenza in modo astratto, senza confrontarsi specificamente con il giudizio e le motivazioni concrete espresse dal giudice nel provvedimento impugnato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava genericamente il diniego delle attenuanti senza affrontare la ragione specifica della decisione, ovvero il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2214 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2214 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il motivazionale in relazione all’art. 62 bis cod. pen., è generico perché non si confronta con il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, osta riconoscimento del beneficio (si veda, in particolare, pag. 2 della se impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 12/12/2023