Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso generico, che non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione offre uno spunto importante per comprendere come debba essere strutturata un’impugnazione per avere successo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un imputato era stato inizialmente assolto dall’accusa di rapina ma condannato per il reato di lesioni personali. La Corte di Appello confermava la condanna per le lesioni, basando la propria decisione sulla totale attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della valutazione, a suo dire frazionata, delle dichiarazioni della vittima. Secondo la difesa, se la testimonianza non era stata ritenuta sufficiente per la condanna per rapina, non avrebbe dovuto esserlo neanche per le lesioni.
La Valutazione sul Ricorso Generico da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente l’impostazione difensiva, bollando il motivo di ricorso come ricorso generico. I giudici hanno sottolineato che l’impugnazione non si confrontava minimamente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva chiarito che l’assoluzione dal reato di rapina era dipesa da “circostanze non note” alla persona offesa, un dettaglio che non intaccava minimamente la credibilità complessiva del suo racconto riguardo all’aggressione subita. Il ricorrente, invece di contestare questo specifico punto logico, si era limitato a una critica astratta e generica, insufficiente a scalfire il ragionamento dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base della manifesta infondatezza e genericità del ricorso. Un’impugnazione, per essere valida, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza che si contesta. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico o riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito senza un’analisi critica della motivazione del giudice d’appello.
Nel caso specifico, la difesa non ha spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata nel ritenere credibile la vittima sulle lesioni, nonostante l’assoluzione per la rapina. Questa mancanza di un confronto specifico con il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata rende il ricorso un atto processuale sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo esito sottolinea una lezione importante: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è una sede in cui si può chiedere un riesame completo dei fatti, ma un giudizio di legittimità in cui si devono evidenziare specifici vizi di legge o di motivazione. Presentare un ricorso generico non solo è inutile ai fini del risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non conteneva critiche specifiche e argomentate contro le motivazioni della sentenza della Corte di Appello, ma si limitava a una contestazione vaga della valutazione delle dichiarazioni della vittima.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
L’assoluzione per il reato di rapina ha indebolito la testimonianza della vittima per il reato di lesioni?
No. Secondo la Corte, l’assoluzione per il reato di rapina era motivata da ‘circostanze non note’ alla persona offesa e, pertanto, non incideva sull’attendibilità del suo racconto riguardo all’aggressione fisica subita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16649 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585, cod. pen.; mentre già in primo grado l’imputato era stato assolto dal delitto di rapina;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, è generico poiché non si confronta con le ragioni della decisione che si fondano sulla totale attendibilità della persona offesa e sul rilievo che l’esclusione del delitto di rapina era motivata da “circostanze non note” alla persona offesa (cfr. pagg. 3 e 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024