Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di requisiti formali molto stringenti. Uno di questi è la specificità dei motivi, senza la quale l’atto rischia di essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando la parte ricorrente a significative conseguenze economiche. Analizziamo la decisione per comprendere l’importanza di una corretta formulazione delle impugnazioni.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La ricorrente era stata condannata per il delitto previsto dall’articolo 493-ter del codice penale, relativo all’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. L’unico motivo di ricorso presentato alla Corte di Cassazione lamentava una violazione di legge e un difetto di motivazione in merito alla possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’Analisi della Corte su un Ricorso Generico
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente qualificato come un ricorso generico e, pertanto, inammissibile. La critica mossa dai giudici di legittimità si è concentrata sulla violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a formulare una censura astratta e non specifica. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta dalla Cassazione “logicamente corretta”, l’atto di impugnazione non indicava gli elementi concreti che ne avrebbero dovuto dimostrare l’erroneità. Tale indeterminatezza ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla decisione contestata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione: il ricorso non può risolversi in una mera riproposizione di argomentazioni generiche o in una critica astratta della sentenza impugnata. È necessario che l’appellante individui con chiarezza il “punctum dolens”, ovvero il punto specifico della decisione che si ritiene errato, e che fornisca gli argomenti giuridici e fattuali a sostegno della propria tesi. Un ricorso generico priva la Corte della possibilità di comprendere il perimetro del proprio esame, trasformando l’impugnazione in un tentativo di ottenere un riesame complessivo del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. La mancanza di specificità equivale a un’assenza di motivi validi, conducendo inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le conseguenze della decisione sono state severe per la ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità non solo ha impedito l’esame nel merito del ricorso, rendendo definitiva la condanna inflitta dalla Corte d’Appello, ma ha anche comportato una condanna economica. La ricorrente è stata obbligata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale della tecnica redazionale degli atti di impugnazione: la genericità non è solo un vizio formale, ma un errore che può precludere la tutela dei propri diritti e comportare ulteriori sanzioni.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo è stato ritenuto “generico per indeterminatezza”, in quanto privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Qual era l’oggetto del motivo di ricorso presentato?
Il motivo di ricorso deduceva una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in relazione al delitto di cui all’art. 493-ter c.p.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42659 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FULLE COGNOME nato a BOVOLONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e in relazione al il delitto di cui all’art. 493-t cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore