Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, dichiarando inammissibile un appello a causa di un ricorso generico. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché la specificità e la pertinenza delle argomentazioni legali siano requisiti imprescindibili per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le proprie speranze di riforma della sentenza all’organo supremo della giustizia italiana. Il ricorso si articolava su diversi motivi, contestando sia la sussistenza della responsabilità penale sia l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma incisiva, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che l’appello non superasse la soglia minima di specificità richiesta dalla legge, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha osservato che i motivi presentati dall’imputato si limitavano a “generiche censure”. Questo significa che le doglianze erano formulate in termini vaghi, senza misurarsi effettivamente con l’apparato argomentativo logico e puntuale sviluppato dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato due aspetti cruciali:
1. Contestazione sulla responsabilità: I primi motivi di ricorso, volti a negare la colpevolezza dell’imputato, non sono riusciti a scalfire le valutazioni di merito effettuate dal giudice precedente. Anziché evidenziare vizi logici o errori di diritto nella sentenza d’appello, si sono limitati a riproporre una diversa lettura dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
2. Contestazione sulla pena: Anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è stato giudicato generico e privo di specificità. Il ricorrente non ha confrontato le proprie lamentele con le “corrette e non illogiche argomentazioni” del giudice di merito, che aveva giustificato la pena inflitta. Un ricorso generico su questo punto non può portare a una riconsiderazione della sanzione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Mal Formulato
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, un ricorso deve essere specifico, indicando con precisione quali parti della sentenza si contestano e per quali ragioni giuridiche. Un ricorso generico, che si limita a esprimere dissenso senza un’analisi critica e puntuale, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza negativa per il ricorrente di dover sostenere i costi del procedimento e una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in termini generici, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1883 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1883 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASARANO il 20/07/1991
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28693/24 Stamerra
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza della responsabilità per il reato contestato di cui ai primi due motivi di ricorso, si limitano a generiche censure, non misurandosi affa con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto altresì che anche il secondo motivo di ricorso, GLYPH attinente al trattamento sanzionatorio, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto n confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particol pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024