Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Nel processo penale, la stesura di un atto di impugnazione è un’arte che richiede precisione e rigore. Limitarsi a riproporre una richiesta già respinta, senza argomentare specificamente contro le ragioni del giudice, trasforma un diritto in un’azione destinata al fallimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio, dichiarando inammissibile un ricorso generico e ribadendo l’importanza fondamentale della specificità dei motivi.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di primo grado per un reato legato agli stupefacenti, riqualificato in un’ipotesi di minore gravità. La pena inflitta era di un anno e tre mesi di reclusione, oltre a una multa. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo l’adeguatezza della pena. In particolare, la difesa lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Problema del Ricorso Generico e la Valutazione della Corte
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito della richiesta di attenuanti, quanto nella forma con cui essa è stata presentata. La Corte di Cassazione ha qualificato il motivo come un ricorso generico e aspecifico. Perché? Perché il difensore si era limitato a ribadire la richiesta di applicazione delle attenuanti, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni che avevano portato i giudici dei precedenti gradi a negarle.
La Corte d’Appello aveva già evidenziato che l’atto di impugnazione era generico. Il giudice di primo grado, infatti, aveva negato le attenuanti sulla base di elementi concreti: i precedenti penali gravanti sull’imputato e la sua “allarmante personalità”, ritenuta indicativa di una propensione a delinquere. Il ricorso in Cassazione ignorava completamente questo passaggio, limitandosi a insistere sulla richiesta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza. Un’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca qualsiasi correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
In altre parole, l’atto di impugnazione non può essere un monologo, ma deve essere un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico; è necessario individuare le specifiche lacune o errori logico-giuridici nel ragionamento del giudice e argomentare punto su punto. Ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, come avvenuto nel caso di specie, conduce inevitabilmente al vizio di aspecificità, che preclude l’esame nel merito.
La Corte ha richiamato importanti precedenti, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite, che sanciscono l’inammissibilità del ricorso privo di una critica mirata alla ratio decidendi della sentenza precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in commento è un monito per ogni difensore. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la costruzione di argomentazioni che ne smontino pezzo per pezzo il percorso logico. Un ricorso generico non è solo inefficace, ma comporta conseguenze negative per l’assistito.
L’inammissibilità, infatti, non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la cifra è stata fissata in 3.000 euro. La specificità non è, quindi, un mero vezzo stilistico, ma un requisito di ammissibilità essenziale per la tutela effettiva dei diritti nel processo penale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Non si confrontava con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre la richiesta di concessione delle attenuanti generiche già respinta nei gradi precedenti.
Cosa sono le ‘circostanze attenuanti generiche’ e perché non sono state concesse in questo caso?
Le attenuanti generiche sono circostanze che permettono al giudice di ridurre la pena. In questo caso, i giudici dei gradi precedenti le avevano negate a causa dei gravi precedenti penali dell’imputato e della sua ‘allarmante personalità’, che dimostravano una propensione a delinquere.
Qual è il principio affermato dalla Corte di Cassazione sulla genericità del ricorso?
La Corte ha ribadito che un’impugnazione è inammissibile se manca una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso. L’atto di impugnazione non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente, altrimenti cade nel vizio di aspecificità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15426 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PANNARANO il 02/08/1955
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello Di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento del 16 febbraio 2015, con cui l’imputato NOME COGNOME è stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 2.500 di multa, in ordine al reato, così riqualificato, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, relativo al vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni per le quali la pena irrogata è stata ritenuta adeguata. Si lamenta, in particolare, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le prospettate censura sono generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La sentenza, in particolare, rilevata la genericità del motivo d’appello relativo alla determinazione della pena, ha dato atto che il difensore si era limitato a chiedere la concessione delle attenuanti generiche da considerarsi prevalenti rispetto alla contestata recidiva, oltre che una generica riduzione. Il motivo non aveva adeguatamente impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva disconosciuto le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali gravanti sull’imputato, della stessa indole del presente, dimostrativi della allarmante personalità dell’imputato.
Il motivo non si confronta con le specifiche argomentazioni appena ricordate, limitandosi a ribadire che invece fosse adeguatamente specifico il motivo di mera richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa del
ammende.
Così deciso, il 2 aprile 2025.