Ricorso Generico: Inammissibile se Manca la Prova Concreta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come un ricorso generico sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Il caso riguarda una condanna per furto aggravato, dove la difesa ha tentato di ottenere il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno senza, tuttavia, fornire elementi concreti a supporto della propria richiesta. Vediamo nel dettaglio la vicenda e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Due individui venivano condannati in Corte d’Appello per il reato di furto aggravato in concorso, ai sensi degli articoli 110, 624, 625 n.4 e 61 n.5 del codice penale. Non accettando la sentenza di secondo grado, gli imputati, tramite il loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: la Speciale Tenuità del Danno
La difesa lamentava il mancato riconoscimento, da parte della Corte d’Appello, della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale. Questa attenuante consente una riduzione della pena quando il danno patrimoniale causato alla vittima del reato è di entità molto lieve. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale aveva errato nel non applicare tale beneficio.
La Decisione della Cassazione sul ricorso generico
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo proposto e lo ha ritenuto “intrinsecamente generico”, dichiarando di conseguenza i ricorsi inammissibili. Questa decisione ha comportato per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità del motivo di ricorso. La Cassazione ha spiegato che la difesa si era limitata a formulare “affermazioni astratte”, senza indicare quali elementi concreti, eventualmente trascurati dai giudici di merito, avrebbero potuto dimostrare la speciale tenuità del danno. Per contestare efficacemente una valutazione di fatto come l’entità del danno, non è sufficiente lamentare genericamente il mancato riconoscimento di un’attenuante. È necessario, invece, specificare quali prove (ad esempio, testimonianze, documenti, perizie) non sarebbero state considerate o sarebbero state erroneamente interpretate, e spiegare come queste avrebbero potuto portare a una conclusione diversa. In assenza di tali specificazioni, il ricorso si risolve in una mera critica astratta e non ammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico e puntuale. Chi impugna una sentenza ha l’onere di individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione, non può limitarsi a riproporre le proprie tesi in modo vago. Questa pronuncia serve da monito: per avere una possibilità di successo, ogni motivo di ricorso deve essere fondato su elementi concreti e argomentazioni specifiche, dimostrando in che modo la decisione impugnata sia errata. Un ricorso generico, al contrario, non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto intrinsecamente generico. La difesa si è limitata a formulare affermazioni astratte senza indicare elementi concreti che, se considerati, avrebbero potuto dimostrare la speciale tenuità del danno.
Quale attenuante chiedevano i ricorrenti?
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.4 e 61 n.5 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., è intrinsecamente generico in quanto si esaurisce in affermazioni astratti che non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dimostrato la speciale tenuità del danno;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024