Ricorso Generico: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che non articola in modo specifico e dettagliato le proprie censure, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: le affermazioni difensive, per essere prese in considerazione, devono essere supportate da elementi concreti. Il caso analizzato riguarda un imputato che ha tentato di giustificare il reato di false dichiarazioni adducendo una scarsa comprensione della lingua italiana, senza però fornire alcuna prova a sostegno di tale affermazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello che, pur dichiarando la prescrizione per un reato e assolvendo l’imputato per un’altra accusa, aveva confermato la sua condanna per numerosi delitti di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale riguardo alla propria identità e qualità personali.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
L’Unico Motivo di Ricorso: una Difesa Generica
La difesa del ricorrente si è concentrata esclusivamente sulla presunta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In particolare, si sosteneva che l’imputato non avesse una buona comprensione della lingua italiana e che, pertanto, non potesse aver agito con la coscienza e la volontà richieste per la configurazione del delitto.
Tuttavia, questa linea difensiva è stata presentata in modo del tutto astratto, senza alcun riferimento specifico alla storia personale dell’imputato o ad altre condizioni o circostanze concrete che potessero avvalorare la tesi della difficoltà linguistica.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del ricorso generico
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta: il motivo presentato è stato giudicato “generico e apodittico”. L’affermazione sulla scarsa comprensione della lingua italiana, essendo priva di qualsiasi supporto probatorio o di un collegamento a fatti specifici, non è stata ritenuta idonea a costituire una valida censura alla sentenza di condanna.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha sottolineato che un’affermazione, per avere rilevanza processuale, non può essere semplicemente enunciata. Deve essere ancorata a elementi fattuali concreti. Sostenere di non comprendere una lingua, senza indicare da quanto tempo ci si trova nel Paese, quali percorsi di integrazione siano stati seguiti, o senza produrre alcuna documentazione a supporto, si riduce a una mera dichiarazione di parte, priva di valore critico nei confronti della decisione impugnata. In assenza di specificità, il motivo di ricorso perde la sua funzione, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità una questione giuridica precisa su cui pronunciarsi. L’approccio della Corte mira a prevenire ricorsi dilatori o palesemente infondati, che finirebbero per appesantire inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. Qualsiasi motivo di ricorso, in particolare quando riguarda circostanze personali dell’imputato, deve essere costruito con rigore e supportato da elementi concreti e verificabili. Non è sufficiente avanzare un’ipotesi o una giustificazione; è necessario dimostrarne la fondatezza attraverso riferimenti specifici alla realtà fattuale. La conseguenza di un ricorso generico non è solo il rigetto nel merito, ma una declaratoria di inammissibilità, che comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e apodittico. La difesa si è limitata ad affermare una presunta scarsa comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato, senza fornire alcun riferimento specifico a circostanze personali o prove concrete a sostegno di tale tesi.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico e apodittico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga, non dettagliata e presentata come un’affermazione autoevidente che non necessita di prove, mancando di argomentazioni specifiche e di elementi concreti che la supportino.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8723 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad uno dei reati ascritti e assolvendo l’imputato in relazione ad altra contestazione, conseguentemente ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna del ricorrente in relazione agli altri numerosi delitti di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è generico e apodittico. Si deduce che il ricorrente non avrebbe buona comprensione della lingua italiana senza alcun riferimento specifico alla sua storia personale o ad altre condizioni o circostanze concrete;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025.