Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione in Cassazione è Destinata al Fallimento
Nel processo penale, l’atto di appello o di ricorso per cassazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa. Tuttavia, la sua efficacia dipende da un requisito essenziale: la specificità dei motivi. Un’impugnazione che si limita a enunciazioni vaghe è destinata a essere dichiarata inammissibile. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso generico porti inevitabilmente a una pronuncia sfavorevole, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dalla Corte di Appello di Genova per il reato previsto dall’art. 455 del codice penale, relativo all’uso di monete contraffatte. Avverso tale sentenza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando due specifiche omissioni da parte del giudice di secondo grado: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva alla detenzione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso generico
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 20472/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma decisivo, punto: l’assoluta genericità del motivo di ricorso. I giudici hanno osservato che l’atto di impugnazione si esauriva in una “mera proposizione che rivendica i benefici” senza indicare “in base a quali elementi concreti” questi sarebbero dovuti spettare all’imputata.
Anche una successiva memoria difensiva non è riuscita a sanare questa carenza originaria, non aggiungendo argomenti sufficienti a superare la causa di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorso generico è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Appello Deve Essere Specifico?
La Corte ha ribadito un principio cardine del diritto processuale penale: il ricorso non può essere una semplice lamentela o una riproposizione di richieste già respinte. Deve, invece, contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la difesa avrebbe dovuto indicare quali elementi, eventualmente trascurati dalla Corte d’Appello, avrebbero giustificato la concessione delle attenuanti generiche o l’applicazione di una pena alternativa.
Ad esempio, avrebbe potuto evidenziare aspetti della condotta processuale, della personalità dell’imputata o del contesto del reato che meritavano una valutazione più favorevole. Limitarsi a chiedere nuovamente i benefici, senza spiegare perché la decisione del giudice precedente fosse errata, trasforma il ricorso in un atto vuoto, incapace di innescare una reale revisione critica da parte della Corte di Cassazione. La mancanza di specificità rende il motivo di ricorso astratto e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale di una redazione attenta e puntuale degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è indispensabile che il difensore non si limiti a enunciare i motivi di dissenso, ma li articoli in modo dettagliato, collegandoli a specifici elementi fattuali o a precise violazioni di legge. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche un aggravio di spese per l’assistito. La decisione della Cassazione serve da monito: la giustizia richiede argomenti concreti, non mere enunciazioni di principio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “intrinsecamente generico”. La ricorrente si è limitata a rivendicare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva senza indicare gli elementi concreti e specifici per cui tali benefici le sarebbero spettati.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che l’atto di impugnazione non contiene una critica specifica e argomentata contro la decisione del giudice precedente. Si limita a una semplice richiesta o lamentela, senza fornire elementi di fatto o di diritto che la Corte di Cassazione possa esaminare per valutare la fondatezza della doglianza.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GROSSETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 – bis cod. pen. e la mancata applicazione della sanzione sostitutiva richiesta, è intrinsecamente generico, poiché si esaurisce in una mera proposizione che rivendica i benefici senza indicare in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, all’imputata sarebbero spettate le attenuanti generiche e la sanzione sostitutiva;
Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso, poiché evidenzia la mancata risposta sulla applicazione delle pene sostitutive; profilo che però non vale a recuperare una inammissibilità derivante dalla assenza di specificità del motivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024