Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48297 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48297 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUTERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORT9APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inamnnissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizioni; conclusioni ribadite con memoria del 13/10/2023.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 01/03/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 06/04/2022, che ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 635 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61 , n. 2, cod. pen.).
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 81 cod.
pen. e 597 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha rigettato il motivo relativo al riconoscimento della continuazione con il delitto di estorsione definitivamente accertato con la sentenza del 05705/2021. della Corte di appello di Caltanissetta, in quanto il difensore non avrebbe formulato la relativa richiesta al giudice di primo grado, benché la predetta condanna fosse già passata in giudicato, senza tuttavia tener conto che la discussione del rito abbreviato era avvenuta in data 12/01/2022 e solo la lettura del dispositivo era avvenuta successivamente al passaggio in giudicato della decisione su cui operare l’aumento in continuazione, ovvero in data 06/04/2022, e dunque ad un giorno di distanza dal passaggio in giudicato; la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non potesse richiedere conseguentemente per la prima volta in appello la applicazione del regime della continuazione. In realtà la difesa non avrebbe potuto formulare tale istanza, atteso che la discussione si era già conclusa in data 12/01/2022 e, dunque, prima e non dopo il passaggio in giudicato della decisione che si voleva mettere in correlazione con la decisione impugnata per applicare il regime della continuazione; le date evidenziato rendono chiaro che la difesa non avrebbe potuto munirsi della sentenza con la attestazione del passaggio in giudicato prima della chiusura del giudizio di primo grado con la lettura del dispositivo in data 06/04/2022 ad un solo giorno di distanza dal passaggio in giudicato
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico. In tal senso occorre osservare che il ricorrente, dopo aver ricostruito i diversi passaggi, ed i termini della decisione di appello, quanto alla richiesta applicazione del regime di cui all’art. 81 cod. pen., omette del tutto di evidenziare, con ciò articolando un motivo generico ed aspecifico, gli elementi che fonderebbero la richiesta di applicazione del regime della continuazione, specificando i caratteri delle diverse pronunce e gli eventuali collegamenti tra le stesse condotte imputate. In sosl:anza l’atto di impugnazione contiene semplicemente la richiesta di applicazione del regime della continuazione, senza alcuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggere tale richiesta, a prescindere dall’eventuale erronea considerazione dei tempi e modi del passaggio in giudicato di una delle decisioni da parte del giudice di merito (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018,
COGNOME, Rv,. 274471-01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, castaldo, Rv. 276748-01).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2023.