Ricorso per Cassazione Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi davanti alla Corte di Cassazione. Un ricorso per cassazione generico, che si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate nei gradi di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo la decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 423 del codice penale, emessa in primo grado dal GUP del Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento.
I motivi del ricorso per cassazione generico
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali doglianze: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Nello specifico, le critiche erano rivolte alla qualificazione giuridica del fatto contestato e al riconoscimento della recidiva. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste critiche sono state formulate è stato decisivo per l’esito del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 5609 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano considerati “generici”. In pratica, l’imputato non ha sollevato nuove e specifiche censure contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a una “mera riproposizione di doglianze” che erano già state oggetto di un “esaustivo vaglio” nella decisione impugnata. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o ripresentare le stesse argomentazioni. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando un ricorso non riesce a individuare un vizio specifico in questo senso, ma si limita a ripetere ciò che è già stato detto e respinto, perde la sua funzione e diventa inammissibile.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, non è automatica ma consegue alla mancanza di elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Proporre un ricorso palesemente ripetitivo e privo di specificità viene considerato un atto colposo che giustifica la sanzione. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione deve essere esercitato con responsabilità, presentando motivi di ricorso specifici e pertinenti, che mettano in luce reali vizi di legittimità della sentenza impugnata, e non come un tentativo di ottenere un’ulteriore valutazione del merito della vicenda.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato generico?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è considerato generico quando si limita a essere una mera riproposizione di doglianze che sono già state oggetto di un vaglio esaustivo nella decisione impugnata, senza sollevare nuove e specifiche critiche alla logica della sentenza.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, qualora non vi siano elementi per escludere la sua colpa nel proporre un ricorso inammissibile.
È sufficiente riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni dei gradi precedenti?
No, l’ordinanza chiarisce che la semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello è un motivo che conduce direttamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per genericità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5609 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5609 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il 02/04/1972
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 20 maggio 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato – nei confronti di COGNOME NOME – la decisione di condanna emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Bologna in riferimento al reato di cui all’art.423 cod.pen. .
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla ritenuta recid
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici trattandosi della mera riproposizione di doglianze oggetto di esaustivo vagl nella decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente