Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Impugnazione Diventa Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e un confronto critico con la decisione che si intende contestare. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 45708/2024, ribadisce un principio fondamentale: un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta tecnica redazionale delle impugnazioni e sulle conseguenze di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso: un Appello Ignorato
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione sulla sua responsabilità penale.
Tuttavia, l’atto di impugnazione presentava una criticità decisiva: i motivi addotti erano una mera ripetizione delle doglianze già sollevate con l’atto di appello. Il ricorrente non ha tenuto in alcuna considerazione la risposta, definita dalla Cassazione ‘esaustiva’ e ‘articolata’, che la Corte territoriale aveva fornito nella sua sentenza.
L’Ordinanza della Cassazione: la Sanzione per il Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha ritenuto palesemente inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come entrambi i motivi di ricorso fossero ‘meramente reiterativi’ delle questioni già decise in appello.
Il ricorrente ha omesso completamente un confronto critico con il provvedimento impugnato, ignorando le argomentazioni della Corte d’Appello. Questo comportamento processuale ha reso l’impugnazione priva di specificità, connotandola per la sua ‘assoluta genericità’. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La decisione si fonda su un principio consolidato nella procedura penale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, non è sufficiente riproporre le stesse questioni già discusse. È necessario, invece, che il ricorrente si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza di secondo grado, evidenziando perché le argomentazioni del giudice d’appello sarebbero errate o illogiche.
Omettendo questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e diventa un atto sterile, incapace di innescare un reale controllo di legittimità. La Cassazione sottolinea come l’impugnazione si sia connotata ‘per assoluta genericità’, proprio perché ha ignorato totalmente la motivazione con cui la Corte territoriale aveva già fornito una ‘risposta esaustiva’.
Le Conclusioni: L’Importanza di un’Impugnazione Specifica
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione efficace deve dialogare con la sentenza che contesta, smontandone le argomentazioni punto per punto. La semplice riproposizione di vecchie lamentele, senza considerare le risposte già fornite dal giudice precedente, non solo è una strategia processuale inefficace, ma porta a conseguenze negative per il ricorrente, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La redazione di un atto di impugnazione richiede, quindi, un’analisi approfondita della decisione impugnata e la capacità di formulare censure mirate e pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era un ‘ricorso generico’, ovvero si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Secondo la Corte, significa che l’atto di impugnazione ripropone le medesime doglianze (lamentele) già avanzate nel precedente grado di giudizio, ignorando completamente la risposta che il giudice d’appello ha fornito a tali questioni.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CUI CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 17/03/1986
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen., è meramente reiterativo delle medesime doglianze già avanzate con l’atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta esaustiva (cfr., pag. 1 della sentenza impugnata) che, peraltro, viene totalmente ignorata dal ricorrente sicché l’impugnazione – omettendo un confronto critico con il contenuto del provvedimento impugnato – si connota per assoluta genericità;
considerato che la stessa considerazione va fatta con riguardo anche al secondo motivo, che a sua volta ripropone la stessa doglianza già avanzata con il gravame di merito su cui la Corte di ha fornito una motivazione articolata (cfr., pag. 1 della sentenza) di cui il ricorso non tiene affatto conto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente