Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate ai giudici. Un esempio lampante ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha messo in luce le conseguenze di un ricorso generico, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: le impugnazioni devono essere specifiche, dettagliate e supportate da argomentazioni chiare sia in fatto che in diritto.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato. L’imputata, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello (che aveva tuttavia ridotto l’entità della pena), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di condanna, sperando in un esito più favorevole nel massimo grado di giudizio.
Il Motivo del Ricorso: una contestazione vaga
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa si basava su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, si lamentava che i giudici di merito non avessero esaminato la possibile esistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, la contestazione è stata formulata in termini astratti, senza fornire elementi concreti a supporto.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso generico
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La ragione di tale drastica decisione risiede proprio nella natura del motivo presentato. I giudici hanno qualificato l’impugnazione come un ricorso generico, in quanto le argomentazioni erano prive delle necessarie “ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste”.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito che non è sufficiente invocare genericamente una norma di legge, come l’art. 129 c.p.p., per ottenere una revisione della sentenza. È indispensabile che il ricorrente specifichi quali cause di non punibilità avrebbero dovuto essere considerate e sulla base di quali elementi concreti emersi nel processo. In altre parole, l’appello deve essere autosufficiente, cioè deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere al giudice di comprendere la critica mossa alla decisione impugnata, senza dover cercare altrove le ragioni della contestazione.
Nel caso di specie, il ricorso si limitava a una critica astratta e non circostanziata, trasformandosi in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. L’assenza di un collegamento preciso tra la norma invocata e la situazione fattuale specifica ha reso l’impugnazione inefficace e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione e rigore tecnico. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Infatti, con la dichiarazione di inammissibilità, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole precise che garantiscono la serietà e la fondatezza delle impugnazioni, evitando di appesantire il sistema giudiziario con contestazioni pretestuose o mal formulate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato generico, in quanto le deduzioni presentate erano prive delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a supportare le richieste avanzate.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la contestazione mossa alla sentenza impugnata è formulata in modo vago, astratto e non circostanziato, senza indicare precisamente quali aspetti della decisione sarebbero errati e sulla base di quali elementi concreti del processo.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2650 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2650 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CACCAMO il 13/09/1963
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la responsabilità per il reato di furto pluriaggravato, riducendo però l’entità della pena inflitta;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa l’omessa disamina in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024